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PISA – CASADIRITTO E LE FAMIGLIE HANNO VINTO GLI UTENTI AVEVANO RAGIONE
Annullate le lettere che applicavano indebiti aumenti
Il Comando scivola su ulteriori inesattezze
Ci sono voluti molti giorni di martellanti interventi di CASADIRITTO (tre) da quando era stato segnalato il caso dell’anomala (ed unica) applicazione in tutta Italia del Decreto Legislativo n:66/2010 e probabilmente dell’intervento della Cellula Operativa Interforze da noi sollecitata, per far si che il Comando della 46 Brigata Aerea di Pisa, con lettere raccomandate datate 15 marzo, che pubblichiamo in allegato, recedesse dagli aumenti , ed annullasse di fatto, le precedenti lettere raccomandate del 14 febbraio che impartivano all’Ufficio Amministrativo l’ordine di applicare le maggiorazioni del 50% anche agli utenti AST, rientranti per reddito ed altri requisiti, all’interno di quanto previsto dal Decreto Annuale del Ministro della Difesa. Questa vittoria delle famiglie e di CASADIRITTO , inutilmente impaurite e terrorizzate (ricordiamo la differenza tra proroga e deroga) da interpretazioni fantasiose nell’applicazione delle norme, ci rimanda ad una riflessione:

- la funzione ed il ruolo di CASADIRITTO ha assunto da vari anni di interlocuzione positiva fatta di proposte ed indicazioni di soluzioni , ma per qualcuno sempre mal digerita, che a fasi alterne ha voluto e saputo ricondurre artificiosamente in aspri scontri dialettici e contrapposizioni, per evitare, appunto, che prevalessero le proposte concrete;

- non sempre , da parte dell’Amministrazione delle Difesa, si è voluto riconoscere questo ruolo. Si è preferito, spesso, per evitare di parlare di oggettive disfunzioni ed incapacità evidenti, scegliere la via più facile e di maggior presa mediatica rivolta al personale . Ricordiamo il pistolotto sui corrosivi, inserito all’interno di un noto sito, l’intervento sistematico di un personaggio in servizio che sfornava editoriali su varie gazzette e gazzettini, ed in televisione appariva con il cartellino di “editorialista”. “dovrebbero arrossire” “uscire nottetempo” “abusivi era il suo normale linguaggio. E poi la chicca. C’era una volta un generale…..che a suo dire, parlando a nome delle Forze Armate, (lo scriveva lui) inviava un fax al Coordinatore di CASADIRITTO, ed invitava lo stesso Boncioli a recarsi da un notaio e comprarsi una casa, per poter parlare con lui. Magari ….. era stato il primo pensiero. Questo comunque era il livello che poi ha portato all’uscita di gran parte di leggi e decreti che ben conosciamo.

Nel caso specifico di Pisa, l’azione di CASADIRITTO, sicuramente ha evitato a costo zero, ricorsi e contro ricorsi che avrebbero ulteriormente portato al collasso le risorse delle famiglie, e contemporaneamente esposto l’Amministrazione a irriguardose brutte figure.

Quando invece l’Amministrazione Difesa, seppur tardivamente, dopo l’approvazione di una valanga di leggi e decreti, si è posta su un piano di disponibilità e di ascolto come l’incontro con l’On. Crosetto e CASADIRITTO, come l’approvazione della Mozione 1.559 al Parlamento e come i fatti di Pisa comprovano, è stato più facile trovare la via per arrivare ad una soluzione. Mai come in questo caso, ove crediamo che l’intervento presso il Comando di Pisa, sia stato risolutore. C’è un rammarico comunque, che prima di questa ultima fase, il peggio era già stato fatto e quel margine che è rimasto serve soltanto per ridurre il danno. E questo è bene dirlo chiaramente.

Tutto è bene quel che finisce bene? Non è esattamente così. Anche se sul piano del dire e non dire, pur di uscirne (ricordiamo “l’exit strategic” ), l’estensore della lettera del 15 marzo, che di fatto annulla quella del 15 febbraio, incorre in ulteriori equivoci se non imprecisioni. Facciamo allora ulteriormente osservare :

1) Agli utenti di cui all’art. 286 comma 4 , ricadenti all’interno dell’art. 306 comma 2 non si applica la formula “fermo restando per l’occupante l’obbligo del rilascio” non sono in regime di proroga ma “possono mantenere la conduzione” esattamente come prima, la Legge 537- art 9 comma 7 – prevedeva e come ora l’art. 306 – comma 2 prevede.
Quindi non si tratta di una proroga, ma di una condizione di mantenimento dell’utenza, quindi di una deroga.

2 ) Il decreto annuale del 23 giugno u.s. fa riferimento alla Legge 537 art. 9 comma 7 e non al Regolamento n. 88/2004 e, deve determinare tra l’altro, quale è il limite di reddito. Tale decreto determina in Euro 40.167,54 il limite per i redditi 2009 . Il prossimo Decreto annuale del 31 marzo emanato ai sensi del D. Legislativo 66/2010 art. 306 comma 2 determina i redditi per l’anno 2010 . La sua applicazione farà seguito alla scadenza dell’attuale Decreto annuale che è tuttora in vigore.

3 ) La maggiorazione del 20% e del 50% era già in vigore fuori dal campo del Decreto annuale (Legge 724)

4 ) La documentazione reddituale/sanitaria aggiornata che si chiede “ en passand ” ,dovrà essere inviata a tempo opportuno quando il Comando invierà agli interessati il modello di “ Dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio per i redditi del 2010 “

Quanto citato nella lettera “ al fine di benevolmente considerare la tematica “, a questa affermazione CASADIRITTO altrettanto “benevolmente “ ringrazia, ma se proprio dovremmo commentarla, ricordiamo che paura, spavento e angoscia, provocate con l’errata lettera del 14 febbraio, non sono comunque “ rimborsabili” agli interessati e, sarebbe stato un bene per tutti non “ imbucare mai quella lettera”.
Sergio Boncioli

Allegato:
   Raccomandata del 15 marzo 2011 del Comando di Pisa

24 marzo 2011

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