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A PISA, COLPITE LA FASCE PIU’ DEBOLI, VEDOVE E FAMIGLIE CON HANDICAP CHIEDIAMO ALL’ON. CROSETTO: FACCIA ANNULLARE SUBITO QUELLE RACCOMANDATE
Singolare applicazione a Pisa del Codice di Ordinamento Militare D. LGS 66/2010

On.le Crosetto
Mentre si è tutti con i nervi tesi, in attesa che la MOZIONE 1-559 trovi la giusta collocazione in un testo legislativo che faccia decorrere la data dell’applicazione dei canoni di mercato alla data della notifica all’utente spostando così la originaria decorrenza prevista per il 1 gennaio 2011, e che le altre clausole trovino adeguata collocazione all’interno dell’emanando Regolamento, ecco che a Pisa, l’Aeronautica Militare invia una lettera raccomandata agli utenti senza titolo, AST con reddito 2009, all’interno del Decreto del Ministro della Difesa, asserendo di applicare l’art. 286 del D.LGS 66/2010 Codice dell’Ordinamento Militare –comma 3 con decorrenza del nuovo canone dal 9 ottobre 2010.

Ebbene lo stesso art. 286 al successivo comma 4, indica che coloro che si trovano nelle condizioni previste dal Decreto Gest. Annuale di cui all’art. 306 comma 2 dello stesso Decreto legislativo, si applica un canone pari a quello risultante dalla normativa sull’equo canone senza maggiorazioni.
Quali sono le condizioni previste dal Decreto Piano di Gestione Annuale?
- attuali utenti, AST, ancorché si tratti di personale in quiescenza o di coniuge superstite;
- non proprietari di altro alloggio di certificata abitabilità;
- parametri di reddito all’interno di quanto previsto dal Decreto (per i redditi 2009, ultimo decreto attualmente in vigore per l’anno 2010, precisa che il limite di reddito è fissato in Euro 40.167,54). Decreto Ministro della Difesa del 23 giugno 2010 registrato alla Corte dei Conti il 23 luglio 2010 Reg. n. 8 pag. 325.

Un dubbio ci assale. Forse a quel Comando sono arrivati solo 3 commi dell’art.286 e mancava il quarto?
In questo caso provvediamo noi di CASADIRITTO a pubblicare a parte l’intero articolato. Con la speranza che per il futuro la fretta ed altro non sia cattiva consigliera, agli Organi Responsabili della Difesa, ci permettiamo di suggerire che la materia è indubbiamente complessa, ma un minimo di prudenza ed una telefonata chiarificatrice, magari alla famosa Cellula Interforze, costituita proprio per questo, sarebbe stata opportuna.

CASADIRITTO mette in luce le improprie e maldestre applicazioni del punto 3. dell’art. 286 del Codice dell’Ordinamento Militare 66/2010, anziché del punto 4. con successivo richiamo all’art. 306 punto 2. devastandone completamente così facendo, l’impianto. Il risultato è, che oltre ad attribuire alla famiglie più deboli, comprese vedove e famiglie con handicap abitanti in alloggi AST, canoni improvvisamente abnormi, ne mette a repentaglio la loro stessa presenza all’interno degli alloggi.

CASADIRITTO chiede pertanto per ora tramite il suo Coordinatore, interpretando con la necessaria immediatezza tutte le famiglie da CASADIRITTO stessa rappresentate, con tutta la voce e le forze che rimangono dopo anni e anni di queste brutte storie, all’On. Guido CROSETTO, Sottosegretario di Stato per la Difesa, a tutto lo staff Giuridico del Ministero stesso, di porre fine a questo stravolgimento di legge e non solo, di annullare di conseguenza immediatamente le lettere raccomandate inviate a PISA e forse altrove, e di nominare una Commissione per andare a fondo su questo triste episodio
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Sergio Boncioli

Allegati:
   Copia della lettera del Comando 46°Brigata Aerea Pisa
   Art. 286/306 del Codice Ordinamento Militare

28 febbraio 2011

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