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E’ NATO IL CANONE DI MERCATO CHI E’ IL PADRE ?
In caso di errori di valutazione sulla scheda, o mancanza di scheda o altro, RICORSO SUBITO
Senato della Repubblica. Al di la di quello che ancora potrebbe accadere al Senato, con il quale CASADIRITTO continua con la sua azione fatta di incontri, contatti e di invio di e mail da parte delle famiglie, ove dovrà proseguire la seduta riguardante le Mozioni in discussione, esame e votazione, CASADIRITTO affronta a botta calda, dal punto di vista delle cose da fare e quindi tecnico-operativo, il fatto compiuto operato dalla Difesa, la quale ha voluto dare un segnale “forte” al Senato: ”non vi impicciate” per condizionare l’esito dei lavori. La scelta di inviare le lettere in questa fase, evidentemente vuole bruciare i tempi.

Lettere Raccomandate. Sono in corso di consegna in tutta Italia da parte dei Comandi della Marina, Esercito e Aeronautica le lettere raccomandate riguardanti l’applicazione del canone di mercato, ai sensi del Decreto del Ministro della Difesa 16 marzo 2011 - G.U. n. 122 del 27-5-2011

CHI NON DEVE RICEVERE LA RACCOMANDATA:
- Il personale in servizio in possesso del titolo concessorio, ASI, AST, ASIR;
- Coloro che rientrano nelle condizioni del Decreto Ministro della Difesa 23 giugno 2010 (reddito 2009) e cioè,
conduttori di alloggi AST senza titolo concessorio che non abbiano un reddito familiare complessivo lordo superiore a 40.167,54 e che inoltre sia il conduttore che i familiare non siano proprietari di un altro alloggio nel Territorio Nazionale.
- Inoltre, se all’interno del proprio nucleo familiare è compreso un portatore di grave handicap. Sono compresi in questa clausola di salvaguardia anche i conduttori di alloggi ASI senza titolo concessorio;
- in caso di handicap grave non è richiesto il requisito di reddito.

CHE COSA COMPORTA RICEVERE QUESTA RACCOMANDATA
Dalla data di ricevimento, automaticamente decorre la notifica (art. 3. comma 3 Decreto M.D. 16 marzo 2011), e quindi il pagamento del canone di mercato, definito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122 art. 6.21 quater, canone di “ occupazione” con obbligo di rilascio. Dalla stessa data verrà comunicato agli Uffici Amministrativi (per quelli in servizio) o all’Ente Previdenziale (se in quiescenza), di provvedere al prelievo automatico. Per altre tipologie, figli/e, separate, divorziate, altri parenti etc., l’obbligo di versamento su bollettino di c/c postale.

Art.6.21 - quater.
"Con decreto del Ministero della difesa, adottato d’intesa con l’Agenzia del demanio, sentito il Consiglio centrale della rappresentanza militare, si provvede alla rideterminazione, a decorrere dal 1º gennaio 2011, del canone di occupazione dovuto dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa, fermo restando per l’occupante l’obbligo di rilascio entro il termine fissato dall’Amministrazione, anche se in regime di proroga, sulla base dei prezzi di mercato, ovvero, in mancanza di essi, delle quotazioni rese disponibili dall’Agenzia del territorio, del reddito dell’occupante e della durata dell’occupazione. Le maggiorazioni del canone derivanti dalla rideterminazione prevista dal presente comma affluiscono ad apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate per le esigenze del Ministero della difesa".

CHE COSA DEVE ALLEGARE LA LETTERA RACCOMANDATA
La lettera deve contenere necessariamente una scheda tecnica riportante tutti i parametri esistenti all’interno del Decreto del 16 marzo 2011.
I criteri tecnici sono quelli dell’OMI ( Osservatorio dell’Agenzia del Territorio - M. Finanze ), e la scheda deve applicare coefficienti e parametri che “ fotografino “ parametro per parametro la veridicità tra scheda ed alloggio. Intuizioni creative a vanvera non sono ammesse. Pena l’arbitrio, che come noto farebbe invalidare la scheda stessa e quindi il canone eventualmente attribuito.

QUALI I DATI SENSIBILI DELLA SCHEDA?
- Reddito familiare lordo (Redditi ancorati al 2009) ( Decreto 23-6-2010 M.D. );
- Dati OMI: Città, Codice zona, Codice microzona, Canone OMI min. e max. metro quadro conseguenti;
Quali sono i dati di difficile o soggettiva interpretazione:?
- stato di mantenimento (Allegato A Decreto 16 marzo 2011);
- coefficiente K3, posizione ed esposizione, punto 2. C. Allegato A – Decreto 16 marzo 2011;
- coefficiente K1, età, qualità e stato di manutenzione.
Se l’Osservatorio non ha individuato la quotazione (Codice zona), verrà presa a riferimento la zona attigua quotata.

CANONE DI MERCATO PROVVISORIO
Alcuni Comandi, in special modo quelli dell’Aeronautica, hanno applicato in maniera definitiva il canone, inserendo i coefficienti e dati previsti. Ciò non toglie che possano essere errati. Altri Comandi, come quelli dell’Esercito, hanno usato la formula “provvisoria”. CASADIRITTO mette in evidenza che il Decreto del 16 marzo 2011 M. Difesa, non prevede alcuna provvisorietà.
Infatti l’Art. 3 ,comma 3, punto 3, recita:
“Al termine della procedura di cui ai commi precedenti, i Comandi o gli organismi di cui al comma 1, emanino i definitivi provvedimenti amministrativi di rideterminazione del canone e provvedano alla notifica agli interessati,dalla quale decorre l’applicazione del nuovo canone”.

Come è evidente, il “provvisorio” non è certo “definitivo” e di conseguenza a parere di CASADIRITTO, si invita l’Amministrazione a lavorare ancora con solerzia ed impegno, anche notte e giorno, per rispettare quanto la Difesa stessa, nel Decreto, ha stabilito. Ma le inefficienze della Difesa non debbono ricadere sulla testa delle famiglie. Molti giovani, in cerca di lavoro, anche laureati, saranno ben lieti ad accelerare le pratiche. Le competenze non mancano. A parere di CASADIRITTO con il “provvisorio” viene artatamente, accelerato l’iter, pur di fare cassa immediata.

ART. 2. Comma 3 punto 3 IL SENATO SAPRA’ ABOLIRLO?
Come sappiamo, i redditi vengono “drogati” dall’art. 2 comma 3 punto 3 del Regolamento 16 marzo 2011. Vedremo se questa strana formula ove viene sommato reddito vero al reddito “escogitato” come uscirà viva dall’esame del Senato. In ogni caso, ove si voterà invece per ordine di partito o di schieramento, ciò non toglie che la norma a parere di CASADIRITTO è e rimane illegale. Con le nostre e mail stiamo richiamando gli on.li Senatori al loro senso di responsabilità per cancellare l’art. 2. comma 3, punto 3. Dopodichè pensiamo che la stessa norma ponga seri dubbi qualora fosse sottoposta al giudizio della Magistratura Amministrativa (TAR). Nessun mercato al mondo, ancorché selvaggio, può gonfiare stipendi con un artificio contabile.

IN CASO DI IMMOBILI FANTASMA PER DAVVERO
Non è raro che molti immobili, non siano accatastati,oppure l’Osservatorio non ne preveda l’esatto codice identificativo come “codice zona” o “microzona catastale”. In questo caso viene assunto un valore di una zona similare. Ma alcuni immobili sono “super speciali”, in quanto non identificati ne identificabili. Sono perlopiù locali nati per uso diverso dall’alloggio, adibiti poi ad alloggio a mezzo carteggi interni a cura delle Direzioni Genio. Sono locali sconosciuti oltre che al catasto, anche ai Comuni,senza opere di urbanizzazione, opere fognarie collegate al sistema urbano,anche a cielo aperto,anche in zone con frane in corso, dove l’amianto svolazza. Questi manufatti, con una o più caratteristiche indicate, non vengono contemplati all’interno del Decreto come base per un calcolo attendibile, I coefficienti in esso contenuti non ne parlano. Questa zona buia del Patrimonio Alloggiativo Difesa non è stata contemplata dall’OMI, perché è fuori da ogni immaginazione, ne nessuno ne potrebbe prevedere l’esistenza.

QUOTAZIONI OMI E APPLICAZIONE COEFFICIENTI
La quotazione OMI (Canone OMI minimo e Canone OMI max) e l’applicazione dei coefficienti in maniera impropria, avranno inevitabile ricaduta in caso che l’alloggio sia stato identificato per la vendita. L’effetto “errore” si ripercuoterà quindi sia sul canone che sulle vendite.

Per tutte le ragioni esposte:
- art.3 comma 3, art. 2 comma 3, punto 3 – del Regolamento 16 marzo 2011;
- schede tecniche inesistenti;
- schede tecniche non veritiere;
e fermo restando le valutazioni personali, CASADIRITTO indica la sola soluzione possibile:
Adire per le vie legali e ricorrere al TAR per ottenere subito la sospensione del provvedimento. In caso di ricorso, annotare la data in cui è stata notificata la lettera raccomandata, da cui decorreranno i termini del ricorso stesso. (1)


CONCLUSIONI
Come sempre CASADIRITTO ha sempre fatto partecipe tutte le famiglie degli utenti, con l’informazione, attraverso centinaia di assemblee, Convegni ed incontri. Siamo stati presenti nelle Audizioni delle Commissioni Difesa del Parlamento, nelle Regioni o nei Consigli Comunali dei Comuni, e perfino nel Parlamento Europeo. Ogni passaggio di questa sciagurata legge, voluta e sognata da alcuni settori della Difesa, approvata da una maggioranza parlamentare , con Decreto Legge e voto di fiducia, senza discussione.
On. Crosetto
Dalla “Segrete” in un luogo dalle parti della “Sapienza”, alla note aule Parlamentari, alle Stanze dell’On. le Crosetto quell’art. 6. 21 quater ha steso ora tutto il suo effetto perverso di lacrime e sangue, in particolare nelle grandi città del Nord e del Centro. I canoni pazzi stanno colpendo duro a Roma, Firenze, Bologna, Genova, Milano, Torino in parte anche a Napoli, e Bari dove vengono sparate ad alzo zero cannonate che vanno da 2.500, 2.000. 1.500 euro.
Cifre assolutamente fuori dalla portata, tanto più che disinvoltamente, senza arrossire, alcuni Comandi li comunicano (Esercito) come “provvisori”. Mentre continua il preoccupante silenzio dell’on.le CROSETTO, il quale, ora come non mai, vorremmo che parlasse. Ricordiamo, assieme alle migliaia di segnali che ha ricevuto, che CASADIRITTO è pronta almeno, per la riduzione del danno su quei 10 punti. Abbiamo ottenuto dei successi, ma troppa era la volontà di far male davvero. Abbiamo escluso da questa macelleria sociale migliaia di famiglie con redditi bassi e tante famiglie con portatori di grave handicap. Ricordiamo che il testo originale non prevedeva nessuna esclusione. Lo slittamento della data di decorrenza dal 1 gennaio 2011 alla data della notifica ne certifica il grande successo ottenuto. Ma tutto questo non è ancora sufficiente. La dove ci sarà da operare, CASADIRITTO sarà presente. A cominciare dagli attuali lavori del Senato, che necessariamente dovrà pronunciarsi sulle Mozioni, lavori che saranno seguiti e monitorati, e accuratamente resocontati passaggio per passaggio, come sempre.

(1) Ove si decida adire a vie legali e ricorrere al TAR, o semplicemente interloquire, CASADIRITTO indica lo Studio Legale Associato CICONTE, CIARAMELLA & PARTNERS con Studio in Roma Piazza dei Prati degli Strozzi, 30 come possibile referente, facendo riferimento all’avv. Nicola Ciconte, Studio che da diversi anni, segue le vicende e consegue con successo molti degli esiti giudiziari relativi agli Alloggi della Difesa in tanti procedimenti. Per contatti immediati tel. O639750717, Cell. 3333633260 – fax 0639760290
Sergio Boncioli

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15 ottobre 2011

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