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ALLOGGI DIFESA ANALISI INFORMAZIONE E ISTRUZIONE PER L'USO

REPORT - CAPOLAVORI D’AUTORE
SQUARCI DI CRUDA REALTA’ TRA LE NEBBIE DEI REGOLAMENTI:
- il regolamento del 18 Maggio 2010 (vendite)
- il regolamento del 16 Marzo 2011 (canoni).

DUE VERI CAPOLAVORI D’AUTORE

NON ESISTE SANZIONE SENZA INFRAZIONE

ORA NON E’ PIU’ VERO

- AFFITTI GONFIATI, SCONTI SGONFIATI

- L’USUFRUTTO PREVISTO METTE I CONIUGI IN CRISI DI COSCIENZA: SE VIENE A “MANCARE” L’UNO, L’ALTRA “SBARACCA”


L'art. 7 comma 4 - a) "La distrugge"
Si conclude, con questo ultimo Report sui Regolamenti, l’esame approfondito con cui, con una precedente inedita trilogia costituita da altrettanti approfondimenti:


- E SE POI SI SCOPRISSE…. (accatastamenti) del 6 giugno;
- REPORT SULLE VENDITE del 29 maggio;
- RECUPERO COATTO ALL’ITALIANA (canoni) del 23 maggio.

CASADIRITTO ha voluto sviscerare le parti più indicibili e impresentabili della documentazione, che, in ogni caso, ci riguarderà in prima persona. Si è cercato di navigare tra gli anfratti più nascosti ove normalmente si dice che “ il diavolo si nasconde nelle pieghe”, ma per CASADIRITTO è stato un gioco da bimbi. CASADIRITTO ha vissuto, atto per atto, trattativa per trattativa, tutti i momenti del lungo iter cui sono stati sottoposti i decreti. Con diretta conoscenza ed appunto per questo, con sofferenza. Davanti ad un Capo Gabinetto, davanti ad un Sottosegretario, davanti ad una Commissione Difesa, davanti a stuoli di Deputati e Senatori alcuni in buonafede, altri visibilmente infastiditi. Ricordiamo ancora quando un autorevole Componente della Commissione Difesa, ex un poco di tutto, al nostro entrare in Aula della Commissione, ritenne giusto e utile per lui, uscire da quel consesso e andare ad approfondire cose più interessanti altrove. Chissà, seppure in età piuttosto attempata, avrebbe potuto cogliere una occasione ed essere finalmente utile, almeno una volta, a se e agli altri. Questo era ed è stato l’habitat in cui ci siamo mossi. Quando andava bene. Sentivano CASADIRITTO, alcuni, avvelenati di loro, vedevano il diavolo. Per altri, invece non era così. Ma cari amici, care famiglie, come sappiamo quello che conta, quando serve, al Parlamento contano i numeri.

Con l’on .CROSETTO è ed è stato un rapporto altalenante, fatto di lunghi silenzi ed incontri positivi, tutto sommato utile e fruttuoso con lui ed il suo staff. A dir la verità quello dell’iter lungo è stata solo la parte riguardante la formalizzazione Istituzionale dei Testi di Legge. La tessitura principale, il canovaccio, era già stato tessuto nelle note stanze, quelle stanze dove, già dal quarto, quinto mese del 2008 in quell’importante consesso di “ Responsabili”era stato stilato quel documento noto agli studiosi e non solo, denominato “Obiettivo 9”. In quei mesi l’on.le CROSETTO ancora non aveva la delega e dobbiamo dargliene atto, che la parte più aspra del documento, non lo ha visto partecipe nella sua stesura. Semmai, qualcosa in più poteva fare con un tratto di biro, depennando “quelle robe” anche successivamente.

DI CHE ROBA SI TRATTA?
PARTE A - NORMA SGONFIA BENEFICI
Regolamento vendite, Decreto 112 del 18 maggio 2010
Art .7 – comma 11 “ Il reddito di riferimento per il personale conduttore senza titolo alla concessione è aumentato….”
Dunque la Difesa, ha la facoltà di aumentare i redditi. E perché? Per nobili motivi, naturalmente. Ma come fare? Li aumenta con un artificio contabile, e cioè:
- con reddito vero (reddito legale) fino a 50.000, aumento di euro 200 al mese, per ogni mese senza titolo;
- con reddito vero (reddito legale) superiore a 50.000, aumento di 300 euro al mese per ogni mese senza titolo.
A che scopo la Difesa aumenta di suo, i redditi veri? Aumenta d’Ufficio, con un artificio creativo-pseudo-contabile i redditi veri e certificati per poter annullare, i benefici previsti dalla Legge 244, la legge per cui il Decreto stesso trova il diritto di esistere.
Tali sconti, originariamente previsti dalla legge 244, coprono un ventaglio per l’abbattimento del prezzo di vendita, che va dal 25% al 10%, in maniera inversamente proporzionale ai redditi posseduti. Con l’artificio contabile, molti che potevano usufruire del 25% vengono retrocessi al 10%. Parliamo di decine di migliaia di euro. Tali benefici (teorici) sono indicati all’articolo 7 comma 6 del Regolamento del 18 maggio 2010.

REGOLAMENTO CANONI DI MERCATO DEL 16 MARZO 2011
La storia si ripete al contrario.


NORMA GONFIA CANONI
Art. 2 comma 3 del Regolamento sui canoni di mercato
Per ogni mese di conduzione dell’alloggio, con decorrenza dalla data di perdita del titolo concessorio, fino alla data del 31 dicembre 2010, il reddito legale e vero, è aumentato:
per redditi da 40.000 a 55.000 di euro 100 al mese;
per redditi da 55.001 a 75.000 di euro 150 al mese;
per redditi da 75.001 a 90.000 di euro 200 al mese

e così via
Quale è lo scopo? Con la” lievitazione” artificiale, viene applicato in modo che appare umoristico, dato che sono canoni di mercato, il cosiddetto “coefficiente correttivo” più alto, perché più alta e la somma complessiva raggiunta con il “lievito” miracoloso, più alto è il coefficiente correttivo da applicare.
Per esempio:
Se si ha un reddito naturale di euro 50.000 e con il lievito si raggiungono i 70.000 , si avrà un coefficiente dello 0,80 anziché dello 0,70, con ovvia lievitazione, questa volta reale, del canone da pagare.
Ebbene queste aberrazioni dell’intelletto, che possiamo tranquillamente definire, in senso figurato, punizioni, sanzioni, multe, penalità, o meglio ritorsioni, chiamiamole come vogliamo, da che cosa sono originate? QUALE SAREBBE LA TRASGRESSIONE, L’INFRAZIONE, IL CODICE AMMINISTRATIVO O PENALE VIOLATO, IL RITARDO CONSEGUITO, LA NORMA NON RISPETTATA, che giustificano tale meccanismo?
Tutti quanti gli utenti, senza titolo concessorio, anche se a torto ritenuti di volta in volta corrosivi e abusivi, da personaggi che malgrado il loro ruolo, usano un linguaggio irriverente ed da estremisti, da buoni cittadini, malgrado circondati da cattivi esempi e vivendo in tempi perlomeno strani, hanno rispettato le leggi ed i regolamenti. Infatti:
- hanno osservato la legge 537, art. 9 comma7;
- hanno osservato la legge 724, art .43;
- hanno osservato il Decreto annuale del Ministro della Difesa;
- hanno pagato tutti i canoni loro attribuiti dall’Amministrazione Difesa;
- hanno registrato il mod 2 presso l’agenzia delle Entrate, versando la tassa del 3% sul modello Fiscale F 23, inviando il tutto alle competenti Autorità;
- compilano, anno per anno, la dichiarazione sostitutiva di Atto Notorio, che viene presa in possesso dai Comandi , sviscerando ben volentieri, ogni recondito segreto fiscale e familiare;
- con la Santa Pazienza provvedono a mantenere in piedi, nella maggioranza dei casi, con i propri denari, alloggi sull’orlo della fatiscenza;
- sopportano angherie dai vari ras di periferia, con o senza stivali, che si atteggiano, a padroncini, e millantando credito dall’alto della loro acclarata ignoranza pressoché su tutto, recando quindi discredito e nocumento alla stessa Amministrazione Difesa.

Non risulta quindi, che questi cittadini abbiano ricevuto comunicazioni, di infrazioni, rilievi, con riferimento a trasgressioni da parte di Comandanti, e loro Vice. Non risultano a loro carico, in materia di alloggi, verbali o quant’altro. Nessun vigile urbano, o della Polizia Municipale, guardia carceraria, guardia mortuaria o campestre, guardia forestale, carabiniere, sentinella si è mai occupato di inadempienza alcuna in riferimento agli alloggi. Quando sono venuti i Vigili del fuoco, perché l’alloggio era pericolante, non era noi che cercavano, ma il proprietario dell’immobile…….. Nei casi di Recupero coatto, l’alloggio è stato sgomberato, a meno di un intervento dell’Autorità Giudiziaria.

CASADIRITTO, rinnova la domanda: diteci il perché di questa SANZIONI. Vorremmo che l’Autore di questo vero Capolavoro postmoderno, appartenente alla Scuola dell’Assurdo, emergesse dalle nebbie. Pur essendo retorica, questa domanda è stata più volte posta ai nostri interlocutori, anche nel corso degli incontri, ma non è stata data mai una risposta convincente. Il vero GRUPPO OMBRA, che appare come una “spectre all'amatriciana” che ha diretto i lavori, ripetiamo prima che il Sottosegretario On.le Crosetto assumesse l’incarico e la delega, è rimasto avvolto nella nebbia e non si è mai materializzato. Ma a tutti noi una idea ci è sempre venuta in mente. Forse chi ha ideato e progettato l’impresa, rimarrà convinto di aver fatto il proprio dovere, non avendo potuto noi di Casadiritto esprimergli le nostre argomentazioni e domande. Certo, che la questione può riaprirsi nelle competenti sedi Giurisdizionali per tutti quelli che tali norme vorranno o sapranno impugnare.

PARTE B - USUFRUTTO? CON FORTI IMPLICAZIONI MORALI
La via d’uscita, per i redditi medi e medio bassi è l’usufrutto? E la moglie dove la metto? Sempre secondo il Regolamento di cui al Decreto 112 (quello delle vendite) all’art.7 punto 4 – a) sono previste, per particolari categorie (fasce protette) modalità per “scegliere” la forma dell’usufrutto qualora non si sia in grado di procedere all’acquisto. Questa norma è stata corredata da modalità alquanto singolari.

- Per il coniuge ex concessionario tale diritto può essere esercitato con il pagamento di una percentuale, fino al massimo del 20%, relativa al reddito dell’intero nucleo familiare, da versare, in rate mensili, vita natural durante. Norma sacrosanta e di buon senso.

- ove invece siamo davanti ad un totale ed insopportabile rovesciamento di questa norma sacrosanta, la troviamo allo stesso art. 7 punto 4 – a) laddove viene specificato che:
in caso di esercizio dell’acquisto dell’usufrutto con diritto di accrescimento in favore del coniuge …….. omissis…… di cui al presente comma (fasce protette ndr) il prezzo sarà determinato e corrisposto ai sensi di legge” Fin qui la norma.
Andiamo a vedere che cosa vuol dire.

USUFRUTTO VITALIZIO
(Tasso 1% - Dal 1° gennaio 2010)
Percentuali per il calcolo dei valori attuali del diritto di usufrutto vitalizio e della nuda proprietà al tasso di interesse dell'1% (d.m. 23 dicembre 2009)
Età del beneficiario
(anni compiuti)
Valore Usufrutto
%
Valore
Nuda Proprietà
%
da 0 a 20 95 5
da 21 a 30 90 10
da 31 a 40 85 15
da 41 a 45 80 20
da 46 a 50 75 25
da 51 a 53 70 30
da 54 a 56 65 35
da 57 a 60 60 40
da 61 a 63 55 45
da 64 a 66 50 50
da 67 a 69 45 55
da 70 a 72 40 60
da 73 a 75 35 65
da 76 a 78 30 70
da 79 a 82 25 75
da 83 a 86 20 80
da 87 a 92 15 85
da 93 a 99 10 90

CONSIDERAZIONE. LA NORMA E’ SCANDALOSA
Se due coniugi ricadenti nella fascia protetta, che non possono accedere all’acquisto per ovvi problemi economici, si presume, che pur rinunciando malvolentieri al sogno della loro vita, scelgano di versare la quota del proprio reddito complessivo pari al 20% previsto, pur di rimanere sotto a quel tetto, la loro casa.
Grave errore….
Questo vale solo per lui. Se c’è una lei, dovrà essere versato, nella versione al femminile operata dall’Autore, l’importo del valore dell’alloggio nella percentuale riportato in tabella, per acquisire la sicurezza di poter abitare nell’alloggio, anche nel caso di decesso dell’altro coniuge. Purtroppo si nasce e si muore.

Esempio
Se la “lei” è tra i 57 e i 60 anni e all’alloggio è stato attribuito un valore di 300.000 euro, bisognerà trovare il 60% di tale valore, 180.000 euro per tenere ben salda l’unità familiare e del matrimonio, che potrebbe essere messo a dura prova e traballare pericolosamente. Naturalmente se il coniuge ha una età anagrafica minore, maggiore sarà la percentuale del valore da versare. Al di là di facili e macabre battute che non mancherebbero, questo vuol dire che se si paga l’opzione del 20%, alla morte dell’ex concessionario, la moglie sarà cacciata, nel caso che non muoia prima del marito, risolvendo così alla grande …. questa norma , lo vogliamo dire, un poco schifosa
.

ATTO IMMORALE E DI PESSIMO GUSTO
Questo forse è l’atto più immorale che si poteva inserire in un Decreto emanato da uno Stato Civile, da una Amministrazione Difesa contro la parte più debole e per questo più vulnerabile, il ceto medio e medio basso, che continuano a chiamare fascia protetta….. Come è pensabile che non avendo possibilità economiche per acquistare l’alloggio, si possano trovare tutti quei soldi per acquistare l’usufrutto, così come concepito? La norma doveva essere compatibile con lo stato economico di tutti e due i coniugi, e valida per tutti e due. D’altra parte il reddito a riferimento iniziale previsto è un reddito familiare e non personale. Ma di che famiglia parlano?

Si pone un grave VULNUS GIURIDICO.
Chi si sentirà di dire alla moglie: guarda, che in caso che io muoia, ti cacceranno via perché non abbiamo i denari per estendere l’usufrutto anche a te. Avrebbe dovuto essere inserito un dispositivo che riconoscesse all’altro coniuge superstite i meccanismi del 20% , magari sulla pensione di reversibilità. CASADIRITTO ha tentato e scongiurato con tutti i mezzi tali modifiche, in sede di trattativa, sia in sede ministeriale che in sede Parlamentare (audizione) ma inutilmente. Quel parlamentare che ha abbandonato la Commissione Difesa mentre veniva illustrata la proposta, credendo di vedere il diavolo, è fuggito. Il diavolo invece era lui.

ANCORA SUI CAPPONI
I capponi di razza, erano li che guardavano., e non avevano niente da dire. A loro, veri signori del “chi se ne frega di quelli” le norme e le tutele non interessavano. Volevano il loro alloggio nell’elenco. Il resto erano inutili dettagli.

P.S. Si precisa che anche il Decreto sui canoni di mercato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ed è visibile sul nostro sito. CASADIRITTO invita ancora una volta tutti gli utenti, per fare un efficace controllo dell’applicazione dei parametri, indicati dall’OMI, a richiedere la SCHEDA TECNICA.
Sergio Boncioli

27 giugno 2011


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