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AUDIZIONE DELLA COMMISSIONE IV DIFESA CAMERA DEI DEPUTATI COMITATO CASADIRITTO
Risoluzione n. 7 – 00999 DE ANGELIS – RUGGHIA su “Programma pluriennale di acquisizione alloggi della Difesa e sulle modalità di gestione e alienazione del Patrimonio alloggiativo”

Premessa
Con la Legge 244 art. 2 commi dal 627 al 631, del dicembre 2007, veniva dato mandato al Ministero della Difesa di predisporre un programma pluriennale per la costruzione, l’acquisto e la ristrutturazione di alloggi di servizio, da attuarsi anche attraverso l’alienazione della proprietà, dell’usufrutto o della nuda proprietà di alloggi non più funzionali alle esigenze istituzionali, in numero non inferiore alle 3.000 unità, attraverso criteri già precisi che la Legge 244 già indica in alcuni punti fermi:
– 1) diritto di prelazione per il conduttore;
– 2) indicazione di abbattimento del prezzo di vendita, dal 10 al 25%;
– 3) viene assicurata la permanenza negli alloggi, qualora richiesto, per gli utenti in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente (categorie protette) che si trovino nella condizioni che sono state ora precisate agli articoli 286 e 306 del Codice di Ordinamento Militare, e che quindi non intendevano avvalersi del diritto di acquisto, ma del diritto di continuità nella conduzione dell’alloggio fino al permanere delle condizioni stesse “dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita”.

Osservazioni generali del decreto n.112 del 18 maggio 2010
Dai capisaldi della Legge 244 di cui sopra, il Ministro della Difesa pro tempore, emette il Decreto del 18 maggio 2010, dopo un travagliato iter tecnico giuridico. Per ben tre volte il Consiglio di Stato e per tre volte la Corte dei Conti hanno restituito il Decreto nelle varie bozze, alla Difesa, facendo considerevoli osservazioni. Per ultimo la Difesa fa registrare lo schema di Decreto, che, come dichiara l’allora Sottosegretario Cossiga in una Seduta del Senato del 12 maggio 2010…. “il Dicastero al termine delle opportune valutazioni, non ha voluto recepire quanto rilevato dalla Corte dei Conti nelle proprie osservazioni, domandando contestualmente la registrazione dell’Atto”.

In quel contesto, si può solo ricordare il travaglio che il Decreto ha avuto nel percorrere il suo tormentati iter e quanto era stato faticoso per la Commissione Difesa fare ogni intervento migliorativo nelle bozze. Questo forse spiega – alla luce di quello che poi si è verificato – le palesi incongruenze che CASADIRITTO già da allora metteva in luce di fronte ai quei testi, anche nell’Audizione avuta presso questa stessa Commissione Difesa il 17 novembre 2009 e che si sono manifestati di recente con la prova pratica sul campo nei fatti, primo fra tutti l’enorme difficoltà che trovano gli utenti nell’aderire al programma attraverso le proposte di vendita, usufrutto o continuità nella conduzione dell’alloggio non solo per i prezzi, come ha sentenziato il TAR, ma soprattutto per la sostanziale mancanza di tutele che nemmeno formalmente viene recepita dal testo del Decreto del 18 maggio 2010, rispetto a quello che affermava la Legge 244. Vedremo avanti del dettaglio.

Primi effetti sulle proposte di vendita
Per Casadiritto un flop annunciato già all'interno del decreto - un dramma per le famiglie

Dall’Audizione del Gen. S. A. Claudio Debertolis e del Gen. Francesco Noto, emergono i primi dati ufficiali, che Casadiritto vuole valutare sotto un aspetto ancora più analitico e valutativo. I primi dati comunque appaiono negativi sia sotto l’aspetto dell’adesione, ma anche, e non è secondario, sotto l’aspetto relazionale e sociale che trattandosi di Pubblica Amministrazione, dovrebbe essere sempre contemplato, per ragioni che ognuno di noi può immaginare. Il personale a cui la vendita è rivolta o è Personale attualmente in Servizio o lo è stato in precedenza, sul quale insistono per Legge regole di deroga o proroga essendo quindi nella regolarità amministrativa assoluta. Anche di tutela.

Che cosa dicono i primi dati e che cosa aggiunge di nuovo Casadiritto:
1) Alloggi in alienazione n. 3.022 di cui:
a) 1.800 abitati (60%);
b) 1.200 disabitati (40%).

2) Di quelli abitati sono state recapitate agli utenti:
n.392 proposte di vendita, pari al 21,77%.

3) Delle 392 proposte hanno manifestato la propria propensione ad acquistare:
a) n.180, pari al 45,91%;
b) n.95 pari al 24,23% hanno dovuto ripiegare sulla clausola dei 5 anni;
c) n.25 famiglie, pari al 6,3%, hanno aderito all’usufrutto condizionato da reddito e dai 65 anni;
d) n.1 sembra, abbia aderito all’usufrutto legale, pari allo 0,3% del totale.

4) Ma il dato più sconvolgente e che rischia di passare inosservato, dato abnorme e da mettere subito in luce, è che ben 91 famiglie su 392, pari al 23,21%, non hanno manifestato nessuna risposta. Una ragione c’è. Semplicemente perché non potevano esercitare alcun diritto ne scegliere nessuna soluzione. Vale a dire:
a) queste famiglie non avevano capacità per poter accedere ad un mutuo;
b) non potevano avvalersi della scelta dei 5 anni perché non rientravano nei limiti richiesti del Decreto annuale di cui agli articoli 286 e 306 del Codice di Ordinamento Militare n.66 o per reddito o per tipologia di alloggio;
c) non potevano scegliere l’usufrutto così come limitato, ne tantomeno, avendo un reddito di 19.000 o 22.000 complessivi familiari potevano rimanere per 5 o 9 anni.

Ma non basta, non potendo dare alcuna risposta, tra quelle previste da quel Regolamento quelle famiglie, ben il 23,2% delle proposte inviate, dovranno abbandonare la loro casa entro 90 giorni, avendo già ricevuto le prime lettere di sfratto esecutivo.

Casadiritto è in grado di documentare davanti a questa Commissione l’Atto Ufficiale. Ed è tanto grave la faccenda, poiché risulta che ancora sono in itinere alcune norme, come per esempio quella seppure minima dell’estensione dell’usufrutto al coniuge, che formalmente cambiano le condizioni di proposta di vendita inizialmente recapitata. Ma quella “loro casa” già la considerano vuota pronta per essere messa all’asta.

Incassi del 10% a titolo di caparra

Tali incassi sono inferiori ai minori introiti riscossi per la fuga dalle case
Si apprende che l’Amministrazione ha incassato, come anticipo di acquisto, in conseguenza della caparra versata dai futuri acquirenti, circa 3.500.000 euro di caparra (10% del valore degli immobili) da parte dei futuri acquirenti. Dal momento che sono scaduti i 120 gg. di tempo che la Difesa aveva come tempo massimo per far stipulare i rogiti dal notaio, questi denari andrebbero restituiti ai legittimi proprietari. Invece, adducendo motivazioni, se pur convincenti, non possono andare a danno delle famiglie, sono stati trattenuti, in maniera unilaterale.

Ma al di là di questo aspetto, la somma incassata non rappresenta certo un successo dal momento che per uno strano e curioso gioco dei pesi e contrappesi, il danno economico provocato dalla Difesa alla sua Amministrazione, per effetto dell’entrata in vigore del Decreto del 16 marzo 2011 (Decreto Crosetto) per via dei canoni “insostenibili”, appare ben maggiore della caparra incassata per le future vendite. Infatti la Corte dei Conti che auspica che quelle case vengano presto riassegnate, valuta che solo in pochi giorni del 2011 a seguito di quel Decreto, (Legge 122 art.6 21 quater del 30 luglio 2010 da cui scaturisce il Decreto) sono stati abbandonati ben 100 alloggi.

Una facile proiezione fatta da chi come noi vive quotidianamente questo dramma degli alloggi, a tutt’oggi, complessivamente fa ritenere che sono stati abbandonati circa 600 alloggi. Prendendo una base di calcolo media prudente di circa 600 euro/mese per un importo annuo pro quota di 600 x 12 mesi per famiglia pari a 7.200 euro l’anno x 600 famiglie l’importo del decremento del monte canoni risulta di 4.320.000, senza contare le enormi spese aggiuntive di cui la Difesa si dovrà fare carico (acqua, riscaldamento etc).

Se ne deduce che i denari incassati, 3.500.000 sono inferiori di quelli andati persi per sempre, derivanti da canoni importanti, che risultano di 4.320.000 oltre gli oneri che prima o poi saranno pagati. Aggiungiamo poi il danno erariale per mancata registrazione all’Agenzia delle Entrate. Naturalmente questa emorragia potrà ampliarsi se non si mette presto mano a quel Decreto/Regolamento del 16 marzo 2011 su cui anche il TAR ha avuto ora da ridire. In estrema sintesi:
a) gli alloggi che saranno venduti direttamente sono il 45,91% e quelle all’asta rappresentano il 54,09% , calcolando naturalmente solo gli alloggi occupati;
b) le poche e irraggiungibili norme delle apparenti tutele, non riescono, come ovvio, a supplire alla loro funzione;
c) una larga fascia di famiglie non può ne acquistare, ne essere tutelata dalle attuali norme (23,21%);
d) gli alloggi messi all’asta saranno la maggioranza assoluta degli alloggi abitati (54,09%).

Se poi per puro calcolo di scuola, aggiungiamo gli alloggi vuoti, si può concludere che la “vendita” ai conduttori si tramuta in una enorme e inestricabile operazione di centinaia di aste con ostacoli e contenziosi di cui ne la Difesa ne gli utenti avevano bisogno.

Proposte e suggerimenti
Escludendo da questa parte la parte che riguarda i canoni che fa parte del Decreto del 16 marzo 2011, Decreto peraltro mai sottoposto a parere di questa Commissione, non avente relazione apparente come argomento a questa Risoluzione, ma che CASADIRITTO vorrebbe chiedere di mettere all’o.d.g. in discussione, magari attraverso le proposte di Legge che sono state calendarizzate, a riguardo del Decreto del 18 maggio 2010, (vendite), Casadiritto avanza questi suggerimenti alla luce:
1) dell’andamento negativo del programma di vendite;
2) delle pur lodevoli ed interessanti dichiarazioni svolte in Sede di Audizione presso questa Commissione, dal Gen. S.A. Gen. Claudio Debertolis e dal Gen. Francesco Noto;
3) delle sentenze del TAR del Lazio;
4) di quanto già a suo tempo quasi “ profeticamente” aveva suggerito da Casadiritto nel corso di Audizione presso questa Commissione Difesa il 17 novembre 2009 sullo stesso argomento.

Che si possono così riassumere;
A) riformulare, secondo lo spirito e la lettera della Legge 244 art.2 comma 628 punto b), laddove viene prevista una tutela globale, senza subordinate, “assicurando la permanenza negli alloggi dei conduttori delle unità immobiliari e delle vedove, con basso reddito familiare, non superiore a quello determinato annualmente con il Decreto Ministeriale ………dietro corresponsione del canone in vigore all’atto della vendita, aggiornato in base agli indici ISTAT” Tergiversare o fare giochi di parole su questa precisa norma, introducendo frasi e significati non previsti, su questa norma non è più possibile. Su questa norma non ci possono essere ancora dubbi. (vedi nota a margine allegata)

B) eliminare dallo stesso Regolamento del 18 maggio 2010, gli artifici contabili, sulla composizione legale del reddito, cosi come è stato concepito, irrituale, non credibile, illegittimo ed ingiustificato, inseriti all’art.7 punto a) e b) che ipotizzando un reddito virtuale e perciò non vero, tendono ad eliminare o ridurre fortemente i pur limitati sconti esistenti.

C) al di fuori della tutela totale da prevedere per le categorie protette, introdurre elementi realistici per far valere la clausola dell’usufrutto rateizzabile fino alla concorrenza del 20% del reddito netto mensile.

D) non attuare nessuna forma di recupero forzoso attualmente in atto, fino alla definizione delle indispensabili variazioni da apportare al Decreto del 18 maggio 2010.

E) nuovi elenchi di alloggi da alienare e riformulazione sconti, a regole modificate di cui ai precedenti punti.
Ampliare sensibilmente la platea degli alloggi da alienare, fermo restando a regole e modifiche attuate, anche riguardo la formazione del prezzo di vendita e conseguente pacchetto di sconti che dovrà risultare vero e realistico, in armonia a quanto stabilito in analoghe forme di vendita operate precedentemente per alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Conclusioni
In definitiva, quello che si chiede, sono piccole, significative modifiche ma di grande impatto, ove si deciderà il futuro di tante famiglie, molte monoreddito, con portatori di handicap, vedove, ove alle normali difficoltà si stanno aggiungendo quelle ben note dovute alla situazione economica. Ogni altra difficoltà, come quella di un bene primario come la casa, sarebbe insopportabile.

Un loro accoglimento, che ci auguriamo, non porterebbe variazione nei saldi finali, in un quadro quello degli alloggi, abbastanza bistrattato nel corso di lunghi decenni. Finalmente, per merito dell’Ufficialità, emergono parole di verità. La “consuetudine” è stata spesso alla base di comportamenti “irrituali” e non sempre corretti, sia nei rapporti con le famiglie, sia dal punto di vista strettamente gestionale. Una ponderata rivisitazione di certe norme, non potrà che giovare ai rapporti tra Difesa e famiglie e tra quest’ultime ed i loro Rappresentanti in Parlamento.

Un nuovo e auspicabile modo per risolvere la partita con reciproca soddisfazione sarebbe quello di trovare, attraverso una road mape, lanciata durante i lavori del Convegno sugli alloggi, organizzato da CASADIRITTO e dal NUOVO GIORNALE DEI MILITARI del 18 ottobre, la formazione di un tavolo di confronto, all’interno del quale gli utenti attraverso i loro rappresentanti possano trovare congiuntamente con le altri parti in causa, una spedita ma giusta soluzione del problema.

Nota:
Per quanto riguarda il Decreto sui canoni di mercato, CASADIRITTO si rivolge a questa Commissione Difesa, per valutare la necessità di procedere anche ad altra Audizione, eventualmente in Sede di proposte di Legge, già presentate.

CAMERA DEI DEPUTATI
23 ottobre 2012

NOTA A MARGINE
La norma sulla tutela delle categorie protette, prevista originariamente dalla Legge 244, è stata “spacchettata” sapientemente attraverso un giro di parole, che così si può riassumere.

Regolamento del 18 maggio 2010
– Art. 7 al punto 4 lettera b) troviamo la norma come dovrebbe essere, secondo Legge 244.
– Art. 7 - punto 13, si trova la norma come apparentemente potrebbe rispettare il dettato di Legge.
Ma è in effetti è una tutela solo per 5 anni.

Inoltre all’Art. 7, punto 14, ci si rivolge agli acquirenti non conduttori, i terzi, che dovranno provvedere a stipulare contratto di locazione per 5 o 9 anni per possessori di redditi fino a 19.000 o 22.000 euro. Una vera operazione di……prestigio, ma si rivela un proprio e vero cambiamento della norma primaria.

Ecco perché diventa necessario e doveroso, provvede a questa sacrosanta, urgente modifica.

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