LA CORTE DI CASSAZIONE CONDANNA IL MINISTERO DELLA DIFESA AL PAGAMENTO DELL’ICI (ORA IMU)
NON AVVERRA’ CHE …………
LA SENTENZA (Allegato 1)
Una di quelle cose che desteranno scalpore. Ma ancora le sue conseguenze non sono emerse nei suoi aspetti più deflagranti, stando ai contenuti della Sentenza della Suprema Corte di Cassazione (quindi non più appellabile per i soggetti interessati), con sentenza n. 20041 del 30 settembre 2011. Secondo quanto disposto, il Ministero della Difesa, nella persona del Ministro pro-tempore, viene condannato definitivamente, al pagamento delle spese di causa e delle spese prenotate a debito, in una controversia inerente al pagamento dell’ICI, vantata dal Comune di Fontana Liri (Frosinone) su immobili di proprietà della Difesa non rientranti “stricto sensu” nei fini istituzionali.
Nella sostanza il Comune pretendeva il pagamento dell’ICI. E così è stato stabilito, perché i motivi invocati per non pagare sono risultati infondati.
COSA FARANNO TUTTI GLI ALTRI COMUNI?
A seguito di questa sentenza della Corte di Cassazione, è presumibile che con i Comuni con cui è attualmente in corso un contenzioso per gli stessi motivi e per quelli che lo apriranno (visti i tagli pesanti a cui gli Enti Locali sono stati sottoposti) potrebbero vedere in questo canale un inaspettato versante su cui riversarsi, le cui stime sono valutate:
- 40-60 milioni di euro per l’ICI pregressa;
- 10-20 milioni di euro per ogni anno.
Cifre importanti ed inevitabilmente arrotondate in mancanza di dati ufficiali.
CHE FARA’ LA DIFESA?
Questa sentenza è definitiva e nelle motivazioni viene ribadito che l’esenzione dell’ICI spetta solo “se l’immobile è direttamente destinato allo svolgimento di compiti istituzionali” Pertanto il pagamento persisterebbe nei casi: “di utilizzazione indiretta ai fini istituzionali, che si verifica quando il godimento del bene stesso sia ceduto per preminente soddisfacimento di esigenza di carattere privato, quali quelle abitative propria del cessionario e della propria famiglia della quale è certo sintomo il pagamento del canone”.
Parole giuridiche, ermetiche, in punta di fioretto sulle quali CASADIRITTO non è in grado ne di commentare, ne di proporre scenari futuri. Ma una cosa è certa e inconfutabile: l’Amministrazione Difesa è stata condannata, sia alle spese di causa, che a quelle a debito. Come reagirà.
E’ scontato che affronterà i giudizi, di volta in volta, Comune per Comune. Ma dopo le sentenze?
Ci viene un dubbio. Secondo conti grossolani ma vicini al vero, considerando nel computo non solo gli alloggi ma anche le caserme dimesse ma ancora in suo possesso e così altre infrastrutture, terreni, si potrebbe aver accumulato debiti per decine di milioni.
IPOTESI PEREGRINA?
A meno che si abbia una idea lungimirante, ma fuori della portata, cominciando per esempio a sistemare i 4.000 alloggi vuoti, mettendoli subito a reddito, restituendoli alla loro “funzione” di servire come abitazione e non come mucchio di calcinacci, è facile immaginare che qualcuno, colpito da un lampo di genio, possa far ricadere l’onere dell’ICI (ora IMU) sulla testa degli utenti con titolo e senza titolo (meglio naturalmente se solo per quest’ultimi…..)
CASADIRITTO, che nella sua ragione di esistere si richiama al diritto, sia formale che sostanziale, e di questo non c’è bisogno di certificazioni di sorta, ma di elementari e naturali predisposizioni, è in grado spesso di saper decifrare e decodificare scenari che poi in seguito, si rivelano molto vicini alla realtà, anche se al momento sembrano fantascienza.
NORME CONTRONATURA
Attualmente c’è una legge che regola l’istituzione dell’ICI, vale a dire il D. lgs n. 504 del 1992 (Allegato 2) che al di la della individuazione degli immobili che ne sono soggetti, cosa ardua e ritornata in questi giorni d’attualità con la nota polemica sugli immobili di competenza religiosa,
( immobili di non esclusivo esercizio ”spirituale”) individua quali immobili sono soggetti e quali ne sono esclusi.
MA UNA COSA E’ CHIARA: IL SOGGETTO CHIAMATO AL PAGMENTO E’ SOLO ED ESCUSIVAMENTE CHI DI QUEL BENE NE E’ IL PROPRIETARIO O USUFRUTTUARIO SECONDO LEGGE. ALTRE INTERPRETAZIONI ARDITE O FRUTTO DI ALTRETTANTO ARDITE INTERPRETAZIONI AUTENTICHE “ MADE IN VIA XX SETTEMBRE” NON POTREBBERO ESSERE PRESE IN CONSIDERAZIONE.
questa partita, che occasionalmente potrebbe essere quella dell’ICI, ma più in generale riguarda tutte le norme in qualche modo contro natura inaugurate dall’Obiettivo 9 che si sono palesate dall’inizio del 2008 in poi, si gioca una partita ancora molto più grande di quella dei 1.000 o 2.000 euro all’anno che potrebbe essere il costo di quello che si teme che possa costituire un nuovo Obiettivo o per adesso è a livello di ipotesi solo immaginata da CASADIRITTO. Si gioca la partita della credibilità e più in generale vorremmo dire della Legalità.
VORREMMO SBAGLIARE
Ripetiamo per la terza volta. E’ forse solo fantasia leggermente complicata di CASADIRITTO, ma se prendesse piede e forma tra chi ha i poteri prima per proporlo e poi per attuarlo, magari con una piccola “manutenzione” delle attuali norme se fosse necessario, allora si che a quell’Amministrazione se l’attuasse, sarà attribuito, magari “ad honorem” il rating della tripla Zeta.
L’esperienza ci dice che talvolta anche se si è toccato il fondo e si dovrebbe solo risalire, succede che lo si voglia raschiare per andare ancora più giù.
CASADIRITTO per adesso vuole lanciare un doveroso segnale di allarme sia alle famiglie e soprattutto agli Organi più responsabili della Difesa in cui confidiamo.
P. S. Una illazione non si può smentire, ma forse una precisazione da parte di Fonti Ufficiali sarebbe la benvenuta.
Allegati:Allegato 1 Sentenza Corte di Cassazione del 30 settembre 2011
Allegato 2 Legge n. 504 del 1992 istitutiva dell’ICI
8 marzo 2012