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ALLOGGI DIFESA ANALISI INFORMAZIONE E ISTRUZIONE PER L'USO

ECCO LE LETTERE
“CONDIZIONI DI VENDITA DELL’UNITA’ IMMOBILIARE….” RABBIA E DELUSIONE
"che fare entro sessanta giorni?"

Prezzo di vendita supervalutato, i cui dettagli appaiono segretati. Per l’usufrutto errori ed opacità, comunque non chiarezza, già centinaia di famiglie in subbuglio. Ci sono solo 60 giorni dal ricevimento della raccomandata per capirci qualcosa. OSTIA (Aeronautica) e CIAMPINO (Marina) i primi casi. CASADIRITTO chiede urgentemente una interpretazione autentica di alcune norme ed i dettagli nella formulazione del prezzo.

Come preannunciato precedentemente da CASADIRITTO il 23 gennaio u.s. ( A A A VENDESI?) è cominciato in queste ore, seppure in sordina, l’invio delle lettere raccomandate contenenti “le modalità e le condizioni di vendita dell’unità immobiliare in atto da Lei (con la maiuscola) occupata, che di seguito viene dettagliato”. Riportiamo in allegato l’intera lettera ed allegati, (Allegato 1) pensando di offrire almeno una opportunità per meglio capire a tutti quelli che sono in attesa di riceverla, anche in considerazione che le lettere spedite sono solo un piccolo quantitativo, 150 su 3.000. L’agognata lettera, tanto attesa e invocata come un totem, sperata, da tanti anni prima, temuta ora che si dispiega con le sue certezze irrevocabili ma accompagnata da omissioni e opacità.

L’INFORMAZIONE
Singolare, il comportamento della Difesa. Una occasione unica. Per la prima volta nella sua esistenza, procede ad un vendita degli alloggi rivolgendosi non ai clienti, come farebbe qualsiasi società immobiliare, ma dovrebbe rivolgersi, come è giusto che sia, a concessionari o ex concessionari, comunque a dipendenti o ex dipendenti in una maniera che nemmeno l’ultimo affarista avrebbe fatto.

Non ha organizzato nessuna struttura in grado di informare preventivamente i destinatari circa le modalità molto complicate, relative all’acquisto, le due possibilità nella scelta di usufrutto, o la mancata opzione. In verità organizzare una qualsiasi forma di informazione non era semplice, visti i precedenti che avevano portato all’emanazione del Decreto Ministro della Difesa del 18 maggio 2010, poi inglobato nei Decreti legislativi n. 66 del 15 marzo 2010 e del dpr n. 90 sempre del 15 marzo 2010. Bisognava fare una monumentale opera di ALFABETIZZAZIONE degli apparati e dei Comandi Periferici, cosa davvero ardua. Tutti se ne sono accorti dell’enorme discrasia esistente tra Organismi Centrali e Comandi periferici.

Fatto sta che nessuna informazione è arrivata ai destinatari ed a quelli che sono i destinatari per l’acquisto di alloggi vuoti o inoptati all’asta, compreso il personale militare o civile in servizio, almeno per la prima fase dell’asta. Nessuno è stato informato dalla Difesa e chi lo è stato, in maniera settoriale è quando, per caso ha letto la Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2011, n. 80 (ALLEGATO 2) ove sono apparsi città per città, alloggio per alloggio, tutti i 3022 alloggi posti in alienazione. Il riserbo nell’informazione in questo caso sfiora l’omissione e c’è da chiedersi il perché.
Quindi:
- nessuna comunicazione preliminare;
- misteriose visite presso gli alloggi, ancora in corso, con gente di varie e non specificata professionalità che va e viene, non si sa se per i canoni o per le vendite (naturalmente dopo che i canoni erano già stati applicati);
- nessuno spazio all’interno dell’elegante e sontuoso sito Difesa.it .è stato aperto.

Nulla di quanto una persona normale avrebbe dovuto non solo aspettarsi, ma addirittura pretendere. E’ VERO CHE C’E’ CASADIRITTO ha fatto di tutto per fare ed informare, per migliorare in ogni dove quei provvedimenti mentre era in corso la loro approvazione, ma altra cosa dovrebbe essere la DIFESA. Trattare migliaia di persone in modo normale, per questo Amministrazione diventa addirittura rivoluzionario. Per parte di loro, i vaniloqui fatti di riunioni ove l’unica preoccupazione è che non emergano le loro “delibere” e vadano in mano avversaria, che sarebbe CASADIRITTO, la dice lunga. Insomma essere controllati, non gli và. Ed è comprensibile. Visto quello che decidono. Qualcuno dovrebbe spiegare loro e ricordare che sono dipendenti dello Stato, e che dovrebbero rispettare come tutti i cittadini quanto lo Stato prescrive. A cominciare da quella bestemmia “canoni insostenibili” da qualcuno scritta in un documento e di cui prima o poi qualcuno sarà chiamato a giustificarsi.

MA VENIAMO ALLA LETTERA ED AI SUOI CONTENUTI
Dettagli - Prezzo di vendita
Desta sorpresa prima, stupore poi, quanto sia opaco nei contenuti ed è invece esplicitato nella estrema sintesi, al punto 1. a., ove viene indicato il prezzo di vendita. Al di la di ogni considerazione di tipo economico (I prezzi sono esattamente più del doppio del loro valore effettivo, anche paragonati con altri eventi di dismissione del patrimonio pubblico di Enti avvenute recentemente ad OSTIA ROMA), vengono scrupolosamente e maniacalmente messi in luce ed in dettaglio, tutti gli oneri accessori, forse per coprire i veri dettagli costituenti la formazione del prezzo.

Si comincia dal costo dell’accatastamento, naturalmente con IVA al 21%. Facciamo osservare che secondo le linee programmatiche dettate dal Governo, se non succede un miracolo economico, l’IVA ad ottobre, dovrebbe aumentare di un paio di punti, cioè al 23%. Gli atti veri e propri, per queste prime lettere verranno stipulati, si prevede, entro l’anno. Poi vengono indicati altri due gruppi:
- Compensi Atti di dismissione costituita da: Tariffa minima ridotta per dismissione più IVA;
- Compensi Atto Mutuo, costituita da: Compenso relativo al Costo della Relazione Ipocatastale, che è in relazione al costo del bene;
- Tassa Archivio Notarile;
- Tassa ipotecaria per l’annotamento della surroga;
- Il tutto soggetto ad IVA 21 per cento o quello che sarà.

Naturalmente, essendo tutto fluttuante non viene nominato il tasso d’interesse su Mutuo da chiedere, e non c’è traccia di convenzioni bancarie. Sappiamo come tutti da notizie che ci bombardano in ogni dove, che per un tasso fisso, Euribor, indica che non possa essere dal 1 gennaio 2012, inferiore al 5 – 6 per cento, su cui aggiungere la batosta legata alla polizza assicurativa da attivare, per tutta la durata del mutuo, cui le banche non ti fanno sottrarre. E’ utile ricordare che la polizza, il mutuo e tutte le cianfrusaglie non possono esimersi dall’età anagrafica dell’acquirente che realisticamente come media, si aggira sui 55 – 60 anni, ma si va anche oltre, quindi con pagamento parallelo di rate assicurative molto importanti.

DETTAGLI SUL PREZZO DI VENDITA
Non viene esplicitato nessun dettaglio.
A questo proposito l’art. 6 punto 5 recita: “La Direzione Generale determina, d’intesa con l’Agenzia del Demanio, con decreto dirigenziale, entro i termini stabiliti nelle convenzioni di cui all’art. 1 comma 4, IL PREZZO DI VENDITA”. Quindi, sembrerebbe, che in quella Sede il prezzo è stato definito.

Ma allora perché non allegare, con l’indicazione del prezzo, quali sono stati i criteri applicati (base di partenza, coefficienti di ogni genere ed altro, magari eventuale l’abbattimento per Certificazione Energetica ACE obbligatoria dal 1 gennaio 2012 con classe non eccelsa) classe, da A a G e se per caso… il contraente, magari sine titulo e magari abusivo, ma pur sempre, in linea di diritto, contraente, debba essere messo al corrente, per verificarne la rispondenza?

CHI GIOCA A “IL PICCOLO IMPRENDITORE ?
C’era un gioco, molto utile che accompagnava l’infanzia di tanti di noi “ Dissuasori “compresi. C’era “Il Piccolo Chimico” , “Il Piccolo Scienziato”, “Il Piccolo Falegname” e così via. Ma erano giochi didattici, per bambini ove tutto poteva accadere. Ci mancava quel mestiere, che ora, in età piuttosto adulta alcuni si sono cimentati, con l’aiuto di arroganza, cinismo e una esuberante dose di estemporaneità e disinvoltura, già manifestate nello scrivere le regole di cui sono infarcite le norme. Ma come pretendere di rimediare a tutto il percorso che ha seguito il Regolamento, con tutti i vani tentativi fatti per migliorarlo, e poi immaginare ad una lettera che risolvesse di un colpo, tutte le iniquità? Ma almeno ci si sarebbe aspettato che non ne accentuassero gli aspetti più critici. Se il diritto lo mescolano ben bene con il rancore anche personale che li hanno impegnati fin dalle prime bozze nel maggio del 2008, sappiamo il risultato. Sia in ordine agli affitti, sia adesso per le vendite. Per questi “ imprenditori” ed il loro mondo, basta dare un’occhiatina al Il Sole 24 Ore e poi applicare la loro medicina. Il piatto è servito.

ALLEGATI ALLA LETTERA - Usufrutto (allegato C)
Laddove ai prezzi senza “etichetta”, viene fatto il bis, è nella mancanza di chiarezza degli Allegati, in particolare nella parte dedicata all’Usufrutto. Il punto 3.3. della lettera - “Prezzo di vendita del diritto di Usufrutto” (vendita di un diritto?) recita: “ ai sensi dell’art. 404 del DPR 90 del 15 marzo 2010 (che riporta il Decreto del 18 maggio 2010) ai conduttori ultrasessantacinquenni con reddito familiare lordo non superiore a quello (Decreto annuale) … è data facoltà di rateizzare il prezzo dell’usufrutto in rate mensili di importo non superiore al 20% del reddito mensile. Compreso il costo della necessaria garanzia fidejussoria, bancaria o assicurativa. Poi c’è il diritto all’usufrutto semplicemente per età anagrafica dei 65 anni, senza altre condizioni, ma con versamento della caparra a parte. Tutto chiaro? Seppure con fatica, si.

Ma allora perché nell’Allegato C alla lettera in questione “DIRITTO DI OPZIONE ALL’ ACQUISTO DEL DIRITTO DELL’USUFRUTTO“ (dichiarazione sostitutiva) viene richiesto o con bonifico, o assegno circolare non trasferibile, o con fideiussione bancaria, la caparra? Immaginiamo ad un madornale ma ingiustificabile errore, ad un inciampo involontario. Si sono confusi i due diritti, legati ad una diversa applicazione del diritto di usufrutto, nella ipotesi assolutoria e più benevola. Quella di due soggetti ultra sessantacinquenni ed oltre. L’uno con il solo limite di età, e l’altro con il limite di età ma con reddito familiare entro i limiti ed i termini del Decreto Annuale. Quindi utilizzare per due situazioni differenti, un solo allegato, riteniamo sia sbagliato.

Sappiamo quanto le norme siano state tormentate, al Parlamento, con il COCER, alla Corte dei Conti, Al Consiglio di Stato. Trattative su cui CASADIRITTO ha potuto fare osservazioni al Parlamento ma anche direttamente con il Sottosegretario CROSETTO. Possiamo testimoniare che l’allora Sottosegretario diede ampie assicurazioni su questo ed altri punti in discussione, come l’estensione al coniuge superstite del diritto post mortem dell’altro coniuge dello stesso usufrutto. Sappiamo che altri punti erano sul piatto, e che dovevano e dovrebbero ancora essere chiariti e soprattutto risolti in sede di circolari esplicative (interpretazione autentica della norma) sia a modifiche da apportare al Decreto Legislativo, con altri interventi di “manutenzione”: Ma almeno ci domandiamo, su quelle cose su cui avevate dato a CASADIRITTO la “vostra parola d’onore” (ricordiamo l’articolo TELEFONO ROSSO) se ha ancora un senso, volete intervenire? Oppure l’on.le CROSETTO, nel suo operativo Ufficio di Via Napoli si era fatto all’epoca sostituire da un suo sosia ?

Ma se le lettere sono partite in quel modo….. In questo momento così cruciale, non ci sia poi qualcuno che ci accusi di non essere abbastanza discreti e diplomatici. Di troppa discrezione e di troppa diplomazia, potremmo essere le prime vittime.

Sergio Boncioli

Allegati:
   Copia integrale lettera vendita alloggi completa di allegati da riempire e spedire entro 60 gg.
   G.U. n. 70 del 26 marzo 2011 riportante l’elenco completo dei 3.022 alloggi in vendita
23 febbraio 2012

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