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IL DECRETO GIA’ PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE
SCARICATE I MODULI PER LE ISTANZE DA PRESENTARE AI COMANDI TERRITORIALI DI COMPETENZA

SCATTA DAL 12 LUGLIO, LA DECORRENZA DEI TERMINI DI 90 GG. PREVISTI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA AI COMANDI TERRITORIALI

ORA IL DECRETO MINISTRO DELLA DIFESA DEL 7 MAGGIO, PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 160 DEL LUGLIO 2014 E’ DIVENUTO OPERANTE

CASADIRITTO LANCIA UNA MASSICCIA OPERA DI INFORMAZIONE E SOLIDARIETA’ PER INFORMARE LE FAMIGLIE. OGNUNO SI SENTA COINVOLTO PER INFORMARE I PROPRI COLLEGHI E CONOSCENTI, DEI TERMINI DI DECORRENZA E DI SCADENZA. E’ UN COMPITO CHE SI TROVA NEL NOSTRO DNA

PREMESSA CASADIRITTO, con l’inizio della decorrenza del 12 luglio, data di pubblicazione della G.U., per poter presentare le istanze di cui agli allegati C e D, vuole dare un contributo per facilitare la comprensione delle norme e la successiva compilazione degli allegati C e D che, come noto, dovranno essere presentati ai Comandi Territoriali competenti per Territorio, entro i previsti 90 gg. decorrenti dalla data della pubblicazione stessa sulla Gazzetta Ufficiale.

Le indicazioni appresso riportate non costituiscono ne vogliono costituire nella maniera più assoluta una sorta di “linee Guida”, ma solo una, seppur dettagliata e necessaria informazione. Il Decreto pubblicato può prestarsi a differenti interpretazioni e il nostro scopo, quello di CASADIRITTO, è quello di aiutare per quanto possibile, nel difficile compito dell’interpretazione dei Testi.

CASADIRITTO inoltre, rivolge un appello a tutti coloro che a loro volta potranno utilmente informare famiglie e colleghi. Noi ci metteremo volentieri a disposizione di tutti coloro, interessati, siano utenti o Organismi Istituzionali anche della Difesa. Ora, in questa sede, ci asteniamo da polemiche o facili recriminazioni sul come e perché siamo arrivati al 16 marzo 2011 all’introduzione del Decreto sui canoni di mercato, che tutti hanno travolto, rendendo precario il loro status, con l’obbligo del rilascio oltre che con pagamento di canoni impossibili. Ma chi assicura che quelli che erano i componenti dell’Obiettivo 9 siano d’un tratto spariti e non riemergano sotto altre spoglie e con più “ambiziosi “progetti?

La storia degli ultimi anni purtroppo ci ha lasciato un amaro in bocca e quel che è peggio dalle devastazioni e dai macelli, dalle scene di pianto struggenti viste in diretta, ne è nata una naturale diffidenza. Non volevamo fare polemiche ma è tanto forte quello che è successo, che è difficile, proprio difficile, astenersi.

Ora, il Decreto appena pubblicato, cerca in qualche modo di porre un rimedio, seppure parziale, ai tanti interrogativi che ancora rimangono senza risposta. Per ora consideriamo questo Decreto, come una sorta di sanatoria, seppure parziale, che mette in salvo tante famiglie. Pensiamo però anche alle altre che rimangono, per ora, inascoltate e in balia anche di un ordine di recupero forzoso sempre possibile.

DECRETO MINISTRO DELLA DIFESA DEL 7 MAGGIO 2014 ARTICOLO 2: “Condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni e disposizioni relative al pagamento dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio per particolari categorie”

COMPILAZIONE ALLEGATO “D” Art.2 commi 1 e 2
CAMPO DI APPLICAZIONE: riguarda gli utenti, che pur avendo perso il titolo, hanno nel proprio nucleo familiare convivente, un portatore di grave handicap. Legge 104 art.3 comma 3. Si precisa che la certificazione richiesta è quella rilasciata dalla Commissione Medica della ASL di competenza, attraverso il Verbale che attesta l’appartenenza del soggetto al riconoscimento L. 104 art.3 comma 3.

CHE COSA BISOGNA FARE
– Verificare la validità del Verbale e la scadenza. Molti riconoscimenti sono soggetti a validità temporanea, alcuni per soli tre anni, altri invece vengono rilasciati a tempo indeterminato;
– Compilare l’Istanza di cui all’allegato “D” in ogni sua parte riempiendo anche gli spazi ove viene indicata la data del Decreto, 12 maggio 2014. E G.U. n. 160 del 12 luglio 2014;
– Presentare l’Istanza, allegato D, dal 12 luglio ed entro i 90 gg. al Comando competente per Territorio, allegando copia del Verbale ASL.

CASADIRITTO consiglia gli interessati ad unire il tutto ad una lettera di trasmissione da consegnare a mano e far protocollare il tutto presso l’Ufficio Protocollo dello stesso Comando Territoriale. Naturalmente avendo cura di far protocollare anche una copia di tutta la documentazione presentata. Tale copia, firmata e datata, dovrà essere conservata.

Va da se che prima si presenta l’Istanza, quanto prima sarà accolta ed applicata. Tutte le attestazioni di grave handicap dovranno essere accettate indipendentemente dalla data. Infatti in questi casi non ci sono date di sbarramento e non vale la “cristallizzazione” precedente al 31 dicembre 2010 richiesta per altri casi. I verbali con status di handicap dovranno essere riconosciuti anche con date successive.

PER COLORO CHE HANNO RICEVUTO LE LETTERE ERRONEE DA PARTE DI ALCUNI COMANDI (AERONAUTICA ROMA ED ESERCITO FIRENZE) con la revoca dell’equo canone, ricordiamo che quelle lettere sono da considerare nulle e che comunque gli interessati, per bocca di Fonte Autorevole DIFESA, DOVRANNO RICEVERE DAGLI STESSI COMANDI, UNA LETTERA CHE ANNULLA QUELL’ATTO SENZA CRITERIO.

QUALE CANONE SARA’ APPLICATO? Sarà applicato il canone individuato all’articolo 286 comma 2 del Codice di Ordinamento Militare “quale più favorevole all’utente”

CASADIRITTO dà indicazione di scegliere quello dell’equo canone. Tale scelta consigliamo di indicarla a parte, con una lettera d’accompagno all’Istanza di cui all’allegato “D” che dovrà anche essa fatta protocollare. Ricordiamo che il campo di appartenenza riguarda ogni tipologia di alloggio ASI, AST, ASGC.

ALLEGATO “C” Articolo 4. comma 1
Può presentare l’Istanza chi rientra nelle categorie sotto elencate, ed ha avuto, all’entrata in vigore del Decreto del 16 marzo 2011, la rideterminazione del canone di mercato ed abbiano perso il titolo entro la data del 31 dicembre 2010. Non possono usufruirne coloro i quali hanno perso il titolo dopo quella data. (Come ampiamente noto , questa assurda preclusione è stata fortemente contrastata malgrado fosse stato fatto uno sforzo notevole anche a livello di Commissione Difesa).

Gli stessi utenti, in servizio, in quiescenza, coniugi superstiti che per l’anno fiscale 2009 (UNICO, 730, o CUD) abbiano prodotto redditi complessivi, per il proprio nucleo familiare convivente, lordi pari o inferiori a euro 54.485, 73, incrementato di euro 3.500 per ogni figlio a carico. Gli utenti e loro familiari conviventi non debbono possedere un altro alloggio abitabile sull’intero territorio nazionale.

COSA FARE Ricordiamo ancora che la condizione preliminare è quella di aver perso il titolo concessorio entro il 31 dicembre 2010 e che riguarda alloggi ASI, AST e ASGC:
– compilare l’Allegato “C” riempiendo gli appositi spazi;
– allegare la situazione fiscale riferita ai redditi dell’anno 2009 presentata nel 2010 riferita all’intero nucleo familiare convivente ;
– presentare l’Istanza entro i 90 gg. dalla data della G.U. ( 12 luglio 2014) e presentarla al Comando competente per Territorio.

Si consiglia anche in questo caso di fare una lettera di trasmissione e consegnarla a mano direttamente al protocollo del Comando stesso, avendo cura di farsi apporre il protocollo anche sulla propria copia.

QUALE CANONE SARA’ APPLICATO Sarà applicato il canone precedente applicato prima dell’entrata del Decreto Crosetto e vigente alla data del 31 dicembre 2010. Vale a dire l’equo canone maggiorato del 50% o del 20% a secondo dei casi.

IMPORTANTE: con tale riconoscimento l’utente uscirà per sempre dalla minaccia di sfratto, vale a dire dall’obbligo di rilascio, ex art.6 21. quater ed inserito nel Decreto Crosetto del 16 marzo 2011.

VALE PER LE CATEGORIE “STORICAMENTE PROTETTE“ CHE GIA’ PAGANO L’EQUO CANONE. Non dovranno presentare alcuna Istanza e continueranno a pagare lo stesso canone, vale a dire l’equo canone.

Chi ha ricevuto la lettera sbagliata dal Comando Supporti Enti di Vertice , Aeronautica di Roma e Comando “Toscana” Esercito di Firenze, dovrà ricevere una lettera dagli stessi Comandi che annulla quanto erroneamente comunicato.

ALLEGATO “C” Articolo 4 comma 2

CHI RIGUARDA:
– coniuge superstite che non rientra nei criteri dell’art.4 comma 1;
– coniuge separato o divorziato che alla data di entrata in vigore del Decreto, 7 maggio 2014, risulta essere legalmente divorziato o separato.

CHE COSA FARE Compilare e consegnare al Comando Territoriale competente entro i 90 gg. l’istanza, possibilmente con lettera d’accompagno con la documentazione, tenendo presente le accortezze del protocollo a mano, e specificando la propria condizione.

QUALE CANONE? Lo stesso canone applicato al 31 dicembre 2010, prima del Decreto del 16 marzo 2011.

ALLEGATO “C” Articolo 4. Comma 3. CHI RIGUARDA?

Figli e nipoti di personale concessionario, deceduto, convivente per almeno 10 anni , ed in deroga, anche per periodo inferiore in caso di premorienza.

QUALE CANONE SI APPLICA? Il canone da applicare sarà quello antecedente al canone di mercato, ed in vigore al 31 dicembre 2010.

COSA SI DEVE FARE? Compilare e consegnare entro i 90 gg. dalla data della G.U. del 12 luglio 2014, tenendo conto delle stesse accortezze per il protocollo a mano presso il Comando competente per Territorio. La durata della permanenza sarà di cinque anni a partire dalla data del Decreto, 7 maggio 2014.

DURATA DEI CANONI DEL PRESENTE DECRETO Tutti i canoni applicati, ad esclusine di quelli di cui al precedente Articolo 4 comma 3, la cui durata è per cinque anni, saranno applicati fin che permane la conduzione.

RETROATTIVITA’ La decorrenza economica dei nuovi canoni sarà retroattiva dal 1 gennaio 2014. L’Amministrazione Difesa provvederà ad effettuare i relativi conguagli.

CONCLUSIONI L’Istanza da presentare è in autocertificazione con evidenti implicazioni, in caso di dichiarazione mendace, di decadenza dei benefici e ricadute penalmente rilevanti;
– Ogni Comando nomina un Responsabile della procedura;
– Presumibilmente, anche su proposta di CASADIRITTO, l’istanza dovrà essere accolta entro 30 gg. dalla presentazione;
– Un Organismo interforze, viene costituito con compiti Super Partes. Avrà compiti di svolgere funzioni di arbitrato in caso di controversie che dovessero insorgere, dare chiarimenti, e delucidazioni, anche per redimere situazioni particolarmente complesse, tale Organismo eserciterà compiti di controllo verso i Comandi, nel rispetto anche dei tempi di attuazione. Sarà dotato di un numero verde, a cui gli utenti potranno rivolgersi.

Nota bene: sono a disposizione degli utenti, per poterne estrarne copia gli allegati “C” e “D” per le Istanze da presentare presso i Comandi Territoriali di competenza.

Sergio Boncioli

Allegati:
   Gazzetta Ufficiale n.160 del 12 luglio 2014
   Allegato "C"
   Allegato "D"

13 luglio 2014

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