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SIAMO TALMENTE “ROVINATI“ CHE SAREBBE UN DELITTO......

NEMMENO UNO, CHE NE ABBIA IL DIRITTO, NE DOVRA’ RIMANERE ESCLUSO. DIAMOGLI UNA MANO

A PIENO RITMO L’INVIO DELLE ISTANZE

Dal 12 luglio u.s. e per 90 gg. come noto, è possibile presentare ai Comandi Territoriali competenti per territorio, le Istanze tendenti ad ottenere il ripristino del canone dovuto, pari al canone in vigore antecedentemente al Decreto del 16 marzo 2011, un ”canone selvaggio” dal momento che i suoi artefici, prima ad idearlo poi ad applicarlo, profetizzavano e scrivevano in un loro ancora oscuro e agghiacciante documento come recitava un passo, che pazientemente riportiamo ogni tanto per rendere edotte alcune “anime belle” che ci accusano di non aver fatto il necessario per risolvere con un colpo di spugna magico quanto combinato da altri, ma mai studiato a sufficienza. Alcuni di questi li troviamo purtroppo anche dentro chi ci segue, come se in tutti questi anni non avessimo citato esecutori e mandanti di chi quelle leggi “vergogna” aveva ideato. Ed allora, anche per chi ha la memoria corta, riteniamo utile soffermarci. Cita il passaggio del potente casting fatto di ideologi, artefici ed esecutori:

“il rilascio delle unità abitative da parte degli utenti Sine Titulo ( con la maiuscola n.d.r.) in quanto il canone elevato che si viene a determinare risulta sicuramente antieconomico/insostenibile rispetto ad altra sistemazione abitativa (anche in zone periferiche) tratta dal libero mercato”

ECCO PERCHE’ IN QUESTI ANNI, SONO STATI POI ZITTI. COLTI CON LE MANI NEL SACCO. SOLO ATTRAVERSO LA LORO OTTUSA CHIUSURA CHE PERDURA, I GRANDI CAMALEONTI CONFERMANO LA LORO “OPERA OMNIA” CHE HANNO CHIAMATO “OBIETTIVO 9”

Quindi gli studiosi volevano non applicare i prezzi di mercato, per loro stessa ammissione (quella dell’OBIETTIVO 9) ma andare ben oltre, anche in zone periferiche. E questi poi, vantando idee “liberiste” come l’ex Sottosegretario Crosetto, hanno avuto il coraggio di dire che quei canoni fatti con il “suo” Decreto erano canoni di mercato, quando in “quel documento” dichiaratamente in un modo esplicito, volevano andare oltre il limite dell’insostenibilità e dell’antieconomicità. Una fandonia contro la quale in tutti questi anni CASADIRITTO ha lottato e cercato di smantellare, sottraendo di volta in volta da quegli artigli, fette sempre più consistenti di famiglie. Certamente con l’aiuto della parte costruttiva e pensante della Difesa, certamente con l’aiuto del Parlamento, che ambedue hanno compreso. Tutto questo per ricordare a chi nei social ci accusa da una parte e dell’altra, di aver fatto poco nei confronti di chi ancora ne soffre o viceversa come fanno altri, di rubare la casa ai militari in servizio che fanno le domande per l’assegnazione. Se qualcuno vuole una casa vuota l’indirizzo lo conoscete. Ce ne sono già 4.500. Sono anche quelle lasciate dalle famiglie in conseguenza di quei canoni non di mercato, ma appunto del “canone selvaggio” è la nostra costruttiva risposta per chi viene, anche a sua insaputa, strumentalizzato approfittando della mancanza di informazione e cercando di aizzarlo.

RIBADIAMO DUNQUE: ALLEGATO “C”

1 – Soltanto chi rientra nei criteri di cui all’art.4 comma 1 deve presentare la copia della dichiarazione dei redditi, o semplicemente quella del mod. CUD qualora non obbligato a presentare la dichiarazione all’Ufficio Imposte, relativa ai redditi prodotti nell’anno fiscale 2009. Essa va riferita all’intero nucleo familiare convivente alla data. Il titolo lo si deve aver perso entro il 31 dicembre 2010. Non si deve possedere alcun alloggio sull’intero territorio nazionale. Riguarda gli AST, gli ASI e gli ASGC. Al limite di reddito previsto, va aggiunta eventualmente una somma di 3.500 euro per ogni figlio a carico.
2 – Tutti gli altri casi previsti, art.1 comma 2, comma 3. debbono fare riferimento soltanto alle loro condizioni familiari previste, allegando le condizioni che la comprovano. Non debbono presentare redditi di sorta che come descritto in fondo all’allegato "C" riguarda solo i casi dell’art.4 comma 1. Tutte le condizioni previste al comma 2 e 3. debbono essere possedute fino alla data del Decreto del Ministro e cioè fino alla data del 7 maggio 2014.
3 – Il conguaglio del nuovo canone applicato, per tutti i casi previsti nei commi 1. 2. e 3. decorrono dal 1 gennaio 2014 con restituzione degli arretrati da quella data.

ALLEGATO ”D” Art. 2 comma 2.

Riguarda esclusivamente le famiglie al cui interno c’è la presenza di un portatore di grave handicap, accertato con Verbale ASL, riportante in maniera esplicita l’attribuzione del riconoscimento della Legge 104, art. 3, comma 3. Non sono riconosciute per questo comma altri articoli, percentuali varie di invalidità seppure al 100%, attribuzioni di categorie da parte di Commissioni mediche militari e simili etc.

Precisazione importante:
Chi aveva avuto tale riconoscimento prima del Decreto del 16 marzo 2011 (canoni di mercato selvaggio) e lo aveva presentato ed era stato accettato dal Comando, non deve presentare alcuna Istanza. Chi aveva ottenuto la certificazione ASL dopo tale data e non aveva avuto riconosciuto il proprio stato dal Comando, nel corso del 2011. 2012, 2013 e fino al 7 maggio 2014, deve presentare Istanza in allegato D. In questo caso la decorrenza economica non sarà dal 1 gennaio 2014, ma dalla data del Verbale, cioè dal manifestarsi delle dichiarate condizioni qualificanti, come ben precisato dall’art.2 comma 2.

CASADIRITTO, allo scopo di evitare inutili interlocuzioni successive, con i Comandi interessati competenti, che ritarderebbero inevitabilmente la definizione dell’istruttoria, dà indicazione di scegliere subito nella lettera d’accompagno all’Istanza, quale a suo giudizio ritenga il “canone più favorevole” da individuarsi ai sensi dell’art. 286 comma 2 del Codice Ordinamento Militare. Per quanto ci riguarda al di la della mera convenienza temporanea, diamo indicazioni di individuarlo in : “ pari a quello derivante dall’applicazione della normativa vigente in materia di equo canone” come recita in alternativa l’art. 286 comma 2. Naturalmente ognuno potrà scegliere anche l’altra alternativa di possibile scelta e scegliere come vorrà.

APPRENDIAMO ORA: MAX 30 GG. PER ACCOGLIERE L’ISTANZA
Si apprende che l’auspicio indicato da CASADIRITTO in ordine al tempo massimo occorrente da parte dei Comandi per giungere ad una definizione della pratica della Istanza presentata, è stato realizzato. Tale tempo non deve superare i 30 gg. dalla data di arrivo dell’Istanza stessa.

RACCOMANDAZIONI DA VALUTARE IN SEDE DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA
Alcuni Comandi (come per esempio il Comando Militare della Capitale) applicano il nuovo sistema denominato ADHOC per protocollare in entrata la documentazione presentata anche di rettamente da parte degli interessati all’Ufficio Protocollo. Tale sistema presenta ampie garanzie, ma non permette a chi presenta a mano la documentazione di avere subito i numeri di protocollo. Ma ha un vantaggio: inoltra nella stessa giornata, sulla scrivania “virtuale” del ricevente Ufficio destinatario, tutta la pratica. Per chi vorrà invece certezza di avere una ricevuta, consigliamo di ricorrere anche alla vecchia raccomandata con avviso di ritorno, magari quella veloce.

INFINE UN APPELLO: DIAMO UNA MANO A TUTTI, CASADIRITTO DA PARTE SUA DARA’ UN AIUTO ANCHE NEL MESE DI AGOSTO.
In questo momento così importante, lasciando da parte polemiche, provocazioni e recriminazioni, risentimenti inevitabili per non vedersi inclusi del Decreto (ma abbiamo detto già dell’esistenza dei potenti camaleonti del casting che avevano studiato i canoni di mercato selvaggio che ancora oggi sino determinanti e determinano le scelte in maniera di alloggi) dobbiamo concentrarci tutti, a maggior valore aggiunto se non si è compresi nel Decreto, per dare una mano a quelle famiglie a cui le scarse informazioni non arrivano o arrivano in maniera distorta e incompleta. Ricordiamo che l’Amministrazione Difesa non darà mai ne al singolo ne ad altri, ne in qualsiasi modo, notizia del Decreto ne delle Istanze. Con la loro potente macchina molto avrebbero potuto fare. Ma le ragioni ci sono evidenti. Anche il COICER che brilla per la sua assenza, se ne guarderà bene. Stare alla larga è più comodo e conveniente, ma CASADIRITTO proverà per il loro coinvolgimento almeno ora, per l’informazione per i militari in servizio, compresi anche loro nel Decreto.

Rimane CASADIRITTO, il suo DNA, il suo sito, il suo TAM TAM ed i suoi componenti, forse in parte dei folli che vorrebbero cose giuste anche nel campo degli alloggi e forse anche per questo riescono a prendersi, anche le male parole di alcuni

– Non un solo caso previsto dalle norme, non trovi con l’istanza, la sua soluzione;
– Non una sola famiglia ora non possa ritrovare la sua serenità perduta con i canoni di mercato selvaggio;
– Non un’altra sola casa, in aggiunta alle altre 4.500 possa rimanere con molte certezze, definitivamente vuota.

SIAMO TALMENTE “ROVINATI” CHE SAREBBE UN DELITTO NON ESSERE INFORMATI

CASADIRITTO si impegna anche nel mese di agosto nel dare oltre l’assistenza richiesta nella compilazione, anche seguitando come al solito, nella sua opera di informazione e di solidarietà verso chi ne ha bisogno, se richiesto. Il numero fisso è il solito 06 5883981 e quello del cellulare 3392378119. Se qualcuno manderà dei saluti, una cartolina, ed un incoraggiamento dalle vacanze, il Coordinatore Sergio Boncioli ed i suoi collaboratori e Coordinatori locali ne saranno contenti. Rimanere a Roma, a Trastevere, poi sarà bellissimo……… Come tutti gli anni, tutti i mesi, tutti i giorni, come sempre, fino a che c’è, fino a che ce ne sarà, anche ferragosto, a tutti BUONE VACANZE.

Sergio Boncioli

Allegati:
   Gazzetta Ufficiale n.160 del 12 luglio 2014
   Allegato "C"
   Allegato "D"

28 luglio 2014

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