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PUBBLICATO SULLA G.U. IL DECRETO GESTIONE ALLOGGI 2015

SEMBRA BUONO, MA L’ESPERIENZA CI SUGGERISCE DI NON ESULTARE UN RICONOSCIMENTO AL LAVORO DI CASADIRITTO

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 2 settembre 2015 è stato pubblicato il Decreto Ministro Difesa del 24 luglio 2015, registrato alla Corte dei Conti il 12 agosto 2015 al foglio 1664, riguardante il Piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa, che riportiamo in allegato.

E’ SOLO UN PRIMO COMMENTO, DIFFICILE, MA CI PROVIAMO

Premettiamo di privilegiare l’utilità e la tempestività di renderlo noto, ai seppure necessari commenti e approfondimenti. Più tempo ci sarà per leggerlo, maggiore possibilità avranno utenti, famiglie e Comandi Periferici (sarà una novità anche per loro) per comprenderlo ed applicarlo, CASADIRITTO appunto in questa occasione, si limiterà a puntualizzare pochi e circostanziati argomenti, ritenuti a suo giudizio, in questo momento, prioritari. C’è subito da fare due considerazioni:

La prima. La lettura e comprensione del nuovo Decreto deve essere fatta consultando contemporaneamente il Decreto precedente del 7 maggio 2014.

La seconda. Nel Decreto vengono accolti punti fondamentali richiesti da CASADIRITTO (considerando i noti limiti e le note preclusioni esistenti “nell’ambiente” verso le famiglie).

TRA LE NOVITA’ IL DECRETO ANNUALE M.D. DEL 23 GIUGNO 2010. ART. 2, CITATO ORA, LA CHIAVE DI VOLTA PER RISOLVERE IL GROVIGLIO DI CANONE E DEROGA

.Art. 4 comma 4. Sine titulo “storici” già rientranti nelle categorie protette. (interessa circa 2.500 famiglie).

Appare chiarita (almeno così ci appare in questo momento) la interpretazione del canone e della durata dell’utenza per quanti “gli storici” che già rientravano nei Decreti Ministeriali annuale, cioè per gli utenti per reddito e condizione (non di proprietà di immobili) che rientravano nei crismi del Decreto (tale reddito era allora euro 40.167,54). Infatti come ben specifica l’art. 4. Comma 4. del nuovo Decreto, CHI RIENTRAVA NELLE CONDIZIONI PREVISTE A QUELLA DATA DAL DECRETO DEL 23 GIUGNO 2010 (redditi 2009 n.d.r.) ART. 2, MANTIENE LE STESSE CONDIZIONI DI DEROGA E DI CANONE allora applicato. Ebbene le condizioni di “ deroga” e di “ canone” di quel Decreto citato ora al’art. 4 comma4 non prevedevano rilascio e le condizioni di canone, erano quelle l’applicazione di un canone pari all’EQUO CANONE.

Con questo art. 4. comma 4 sembra chiarita definitivamente l’interpretazione arbitraria che in questi ultimi due anni, hanno somministrato Comandi di tutte le specie, sempre contrastati da CASADIRITTO.

Ora finalmente anche il Comando Marittimo Capitale di Roma ne prenderà atto, ritirando quelle lettere che aveva inviato, CON RELATVO FARDELLO DI MAGGIORAZIONI E MINACCE DI SFRATTO, restituendo diritti e denaro indebitamente prelevato alle famiglie. Ma presumiamo che tarderanno a capirlo, avendo una certa difficoltà. Comunque saranno costretti a farlo.

CRISTALLIZZAZIONE – Interessa gli utenti ai quali è applicato il canone di mercato.

Finalmente viene spazzata la CRISTALLIZZAZIONE, un neologismo inventato di sana pianta da numerosi Comandi del NORD e del SUD, tratta da non mai precisate “disposizioni Superiori”. All’art. 5 comma 2, VIENE PRECISATA LA REVISIONE REDDITUALE, CHE POI DA’ LUOGO ALLA VARIAZIONE DEL COEFFICIENTE CORRETTIVO PER DETERMINARE IL CANONE. E’ NECESSARIO PRESENTARE L’ISTANZA PER FAR RICONOSCERE DI VOLTA IN VOLTA, TALE COEFFICIENTE, E DI CONSEGUENZA L’ENTITA’ DEL CANONE. Nei casi di specie, ove era stata data un'altra interpretazione, chiedere la restituzione dei soldi degli anni precedenti, con l’istanza prevista.

GRAVE HANDICAP ART: 3 COMMA 3 - RIAPERTE LE ISTANZE DA PRESENTARE ENTRO 90 GG.

All’art. 4 comma 1, viene riaperta la presentazione delle istanze (entro 90 gg. dalla data della G.U.). Viene distinta la norma per chi è ritardatario alla data del precedente Decreto del 7 maggio 2014 ed i successivi casi. Cambia la decorrenza dei canoni previsti tra le due situazioni. La norma non appare comprensibile. Necessita di chiarimenti.

UN CAMBIO DI ATTEGGIAMENTO? ART: 6 comma 1. “ Lo STATO MAGGIORE DELLA DIFESA provvede a dare idonea comunicazione a tutti i conduttori di alloggi inviando a ciascuno di loro tempestivamente.....” . Che SMD scriva è un fatto rivoluzionario in se. Se poi scriva per rendere un servizio agli utenti lo è ancora di più. Una novità assoluta. Che apprezziamo e di cui ringraziamo Parlamento e Difesa. Noi aspettiamo la posta.

UN PASSO AVANTI , PER IL RISPETTO DELLE PERSONE, NELLA DIFESA DEI DIRITTI, CONTRO IL TERRORE EPISTOLARE.

Questi in sintesi gli elementi che, allo stato, siamo in grado di commentare. Sicuramente si poteva fare di più. CASADIRITTO ringrazia quanti a vari livelli, hanno contribuito a far compiere questi piccoli “grandi” passi avanti, che sono costati un enorme sacrificio di impegno di passione, di scontro. Un segno di civiltà, che ancora in molti si ostinano a non comprendere. Ora l’impegno di tutti, per fare applicare le norme, difenderle e andare avanti.

Nota. Considerando che è sempre difficile fare un primo commento, avvisiamo tutti che la nostra esposizione potrà essere soggetta ad altre interpretazioni. Corriamo volentieri il rischio.

Sergio Boncioli

Allegati:
   Decreto del 24 luglio 2015 (G.U. del 2 settembre 2015)
   Decreto del 7 maggio 2014 (G.U. del 12 luglio 2014)

5 settembre 2015

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