COGLIERE PERO’ QUESTO OBBLIGO PER TRASFORMARLO IN OPPORTUNITA’ PER FAR RICALCOLARE ESATTAMENTE I CANONI DI MERCATO ATTRAVERSO I COEFFICIENTI CORRETTIVI LEGATI AL REDDITO E L’AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI OMI.
Come noto nel corso degli anni dal 1995, non è stata mai costante e continuativa e talvolta intempestiva la richiesta da parte dei Comandi, di invio della “Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà” reso necessario fin dalla prima applicazione della Legge 537 art.9 comma 7 del dicembre 1993 e della successiva Legge 724 art. 43 del dicembre 1994, dichiarazione sostitutiva occorrente per determinare i requisiti richiesti dalla Legge, per poi determinare i canoni previsti. Successivamente con l’entrata in vigore del famigerato Decreto Crosetto del 16 marzo 2011, dal quale furono fatte escludere da CASADIRITTO le categorie protette
AUMENTA L’IMPORTANZA. Tale Dichiarazione sostitutiva ha assunto ancora più importanza a tale formalità, che è indispensabile e basilare per le categorie protette ma lo è anche per coloro che si sono visti attribuiti i canoni di mercato dal momento che i canoni sono stati assoggettati a revisione del coefficiente correttivo aggiornandoli all’ammontare annuale del reddito dal recente Decreto M.D. del 24 luglio 2015. In ogni caso per chi è all’interno dei vari limiti di reddito e per chi è all’interno del Decreto Crosetto lo strumento della “Dichiarazione sostitutiva” diventa elemento essenziale e di garanzia per stabilire i propri diritti.
Nel caso dei canoni di mercato, con la norma scritta nel Decreto del 24 luglio 2015 l’operazione di revisione dovrebbe essere svolta in automatico dai Comandi ma sempre in presenza dei redditi certificati. Aggiungiamo che a questa operazione, deve essere applicata automaticamente dagli stessi Comandi, anche la revisione dei coefficienti OMI, qualora dalla applicazione delle Tabelle aggiornate semestrali con coefficienti OMI, si fosse in presenza di variazione degli stessi coefficienti città per città, nelle rispettive zone censuarie. D’altra parte i bollettini OMI pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate sono semestrali e CASADIRITTO chiede che la revisione sia effettuata almeno una volta l’anno in coincidenza con l’applicazione e la valutazione dei coefficienti correttivi da aggiornare. In questa situazione semplice ma che diventa complicata nel farla applicare occorre dare alcuni chiarimenti.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ E’ A GARANZIA E’ stato definitivamente chiarita l’obbligatorietà da parte degli utenti di inviare annualmente la “ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “ a prescindere dall’avvenuta richiesta o meno da parte del Comando di appartenenza. Tale chiarimento, quello della obbligatorietà, è stato sciolto anche nel corso di contatti avuti da CASADIRITTO con organi della Task Force. A parere di quanto scaturito i Comandi non hanno più l’obbligo di richiedere anno su anno le dichiarazioni sostitutive ma sono gli utenti che debbono adempiere a tale obbligo e inviare i moduli non appena soddisfatti gli adempimenti fiscali. D’altra parte la “ dichiarazione sostitutiva” viene considerata da CASADIRITTO a garanzia dei diritti degli utenti, infatti:
permette ad una notevole parte di utenti di vedere confermati i diritti di permanenza e di pagamento previsti dai Decreti di protezione.
PER GLI UTENTI AI QUALI VIENE APPLICATO IL CANONE DI MERCATO, RICORDATE DI CHIEDERE AI COIMANDI IN CONTEMPORANEA ALL’INVIO DELLA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA di avere il diritto di rettifica del proprio coefficiente correttivo attribuito in base al proprio reddito annuale, rispetto al coefficiente inizialmente attribuito mai rettificato fino ad oggi. Come noto è diffusa tra i Comandi la “ pigrizia “ e la ritrosia a mettere mano ad una giusta applicazione. In taluni casi, approfittando del mancato recapito della richiesta di Dichiarazione sostitutiva, si è giunti, senza ulteriore indugio e tentativo ulteriore, ad applicare il massimo del coefficiente solo perché c’era stato un disguido della richiesta o il mancato recapito.
OMI, BASTA CON I CANONI NEGLIGENTEMENTE DROGATI. Sempre in relazione al Decreto del 16 marzo 2011 è emerso che in molti casi i Comandi non abbiano mai provveduto ad aggiornare i coefficienti OMI, risalenti in fase di prima applicazione al 2012, come la stessa OMI prevede, cioè attraverso l’uso delle rilevazioni OMI pubblicate su sito dell’Agenzia delle Entrate, con cadenza semestrale. Ora quei valori iniziali risultano essere notevolmente “gonfiati “ di circa il 30%, facendo lievitare di conseguenza della stessa percentuale i canoni di mercato derivanti.
PER CHI VOLESSE E FOSSE INTERESSATO POICHE’ NE RICORRONO LE CONDIZIONI. Nell’invio della Dichiarazione sostitutiva si invitano gli utenti sia ad inviare ai Comandi specifica richiesta per applicare i coefficienti correttivi in base ai redditi riportati nell’allegato, sia ad aggiornare i coefficienti OMI, in base ai nuovi dati OMI, anno su anno, applicando la media dei due bollettini semestrali OMI una volta ogni anno. Un meccanismo giusto e di semplice applicazione. D’altra parte non sono certo gli utenti che hanno scelto di applicare la metodologia OMI. A parere di CASADIRITTO, se si sceglie la metodologia OMI, come è ovvio se ne deve seguire anche all’andamento e l’aggiornamento dei dati che la stessa OMI prevede. Se invece quel metodo relativo all’OMI non si vuol fare perché distoglie i Comandi dal loro prezioso lavoro e ci vorrebbero più addetti, se ne prenda atto e lo chiedano e si adoperino per eliminare quel Decreto noi siamo pronti…. all’abolizione dell’intero Decreto Crosetto….. CASADIRITTO, di certo vi aiuterà, lo andiamo dicendo dal 2008, all’atto della presentazione in bozza al Parlamento.
Ricordiamo che la revisione dei coefficienti correttivi è un obbligo per i Comandi, come recita il Decreto 24 luglio 2015 all’art. 5 comma 2..
Per comodità dei nostri amici utenti e delle loro famiglie, si riporta in allegato, copia della “ Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà “ da riempire in ogni sua parte per l’anno di imposta e spedire ai Comandi di competenza.
Sergio Boncioli
28 febbraio 2017