Una ventina di famiglie abitanti a Napoli Capodichino fanno ricorso cautelare e si rivolgono al TAR Campania contro il metodo di calcolo dell’ISEE “elaborata con formuletta”.
RICORSO RESPINTO: LA GRADUATORIA DEGLI SFRATTI E’ “MERAMENTE PRODROMICA”. In tanti avevano ricevuto, lo scorso maggio, al Villaggio Azzurro di Napoli Capodichino, le lettere dell’Aeronautica Militare provenienti dal Comando Scuole 3 Regione Aerea le lettere aventi in oggetto: "Recupero Alloggi di servizio detenuti da personale “sine titulo” non protetto, comunicazione posizione.”
La lettera parlava chiaro, veniva comunicata ai destinatari, 19 famiglie, la propria posizione di classifica onde procedere al “recupero coattivo” per future assegnazioni. Quindi un serbatoio “sicuro” da cui attingere sfratti. Venivano resi noti nella lettera, per la prima volta, la creativa e magica “creatura” partorita dagli stessi promoter dell’Obiettivo 9, riesumata ora dalle oscure cantine di macelleria sociale di allora di Via XX Settembre, elaborata e marchiata “Obiettivo 9” con attribuzione piena di diritti d’autore in quanto la circolare stessa allegata alla lettera di Bari porta l’inequivocabile data del 31 marzo 2011, in piena vigenza del Ministro La Russa e del Sottosegretario Crosetto. Quelle idee non proprio geniali ma sopraffine nel male per la loro disinvoltura ed accanimento contro le famiglie con il titolo concessorio scaduto. Ora quei bui manoscritti sembrano ritornare a nuova fanciullezza.
Subito, all’apparire di questo inquietante episodio delle lettere e della circolare di SMD allegata, abbiamo dedicato un Report pubblicato sul sito di Casadiritto lo scorso 18 maggio 2018, dal titolo esplicito “ NAPOLI: DELLA SERIE AL PEGGIO NON C’E’ MAI FINE “ con allegato la lettera e la circolare.
In tanti a Napoli hanno chiesto giustizia e con fiducia si sono rivolti al TAR CAMPANIA . Quello che non convinceva non era che ci fosse una classifica, ma quella strana formuletta, senza capo ne coda, che il Comando Scuole di Bari applicava in virtù della circolare SMD del 2011, attraverso la quale venivano manipolate le risultanze ISEE a fronte della documentazione prodotta, ( per esempio dopo la ”cura” imposta dalla circolare un ISEE totale certificato di circa 30.000 euro veniva manomesso (con stretta formuletta SMD) per diventare circa 53.000 euro. Sulle risultanze così calcolate si è provveduta a redigere una classifica “dopata” da criteri di pura fantasia, si sono concentrate le ragioni per il ricorso al TAR CAMPANIA.
LA FORMULETTA CON RESTYLING. Redd.Rif. = Ind.ISEE + ( canone annuo di mercato – canone annuo versato) + K1) x K2: Inoltre le penalizzazioni da indicare per il personale in servizio, ( valori copiati e fortemente appesantiti dal Decreto Crosetto e già applicato una prima volta per i canoni di mercato) le penalizzazioni doppie per il personale in quiescenza (valori copiati dal Decreto Crosetto e già applicati per i canoni di mercato moltiplicate per 2) ( vedi testo integrale nell’articolo precedente). E’ da notare che le penalizzazioni di Crosetto sono già applicate per il canone di mercato e che la misura addirittura doppia per gli utenti in quiescenza è un tocco di fantasia sadica in aggiunta alla fantasia allo stato puro. Insomma un restyling riveduto e corretto addirittura in peggio.
LA SENTENZA DEL TAR. Nel dispositivo il TAR CAMPANIA, a fronte dell’ampia documentazione ed elementi forniti, con i contenuti della lettera oggetto del ricorso e le posizioni di classifica ivi indicate ( compresi evidentemente i criteri applicati) ritiene l’atto in oggetto, “ meramente prodromico all’eventuale recupero coattivo dell’alloggio...., ritiene pertanto di respingere l’istanza cautelate etc. etc. “
COME DIRE: NON SONO ANCORA ARRIVATI I CARABINIERI, CHE VOLETE? E’ vero, è solamente una lettera di carta, per ora, mica sono arrivati i carabinieri. La sentenza nella sua breve e cruda motivazione, non entra minimamente, nello sfratto che ancora non c’e’ ma non entra nei criteri e nel perché di quella classifica così presente nella lettera, e del come quella classifica è venuta fuori e definita nero su bianco. Sapendo molto bene che quella classifica non è di fantasia ma sarà il serbatoio corazzato per attingere, quando lo vorrà il Comando, allo sfratto vero e proprio. E proprio nelle motivazioni verrà indicato quel posto in classifica.
L’aspetto della “elaborazione con formuletta” al centro della lettera e del ricorso, viene ignorato del tutto. Si dà in sostanza un avallo, a futura memoria, al “ metodo fai-da-te, cioè ai criteri privi di fondamento logico, applicati da SMD che come abbiamo visto cuoce a fuoco lento ( quella formuletta abborracciata è del 2011) ma come una bomba ad orologeria può esplodere con lucida programmazione. E con esito inevitabile.
SIGNORI DELLA CORTE. Appunto perché, come dite voi Signori della Corte, quell’atto ( la lettera) è” meramente prodromico” a maggior ragione provocherà, non subito, ma da domani in poi, il danno cioè lo sfratto. Le famiglie che hanno fatto ricorso e si sono rivolte a voi TAR, hanno profondo rispetto per voi e la Giustizia, ma voi ora li avete delusi. Altrimenti dobbiamo pensare e credere che lo sfratto minacciato sia finto e che comunque non bisognava tentare di dirvi quali sono meccanismi fantasiosi che lo stanno determinando.
Nel mondo alla rovescia che in questo momento politico-sociale stiamo scoprendo giorno per giorno, che tutto sembra sfasciarsi, anche il buon senso, rimaniamo un tantino “ meramente stupefatti” del dispositivo del TAR CAMPANIA.
RUSCH FINALE E ORDINE DI ARRIVO. La classifica con la sentenza viene convalidata con tanto di ordine di arrivo (sfratti) con una variante: ora, una volta che il mestiere di “ prestigiatore” entra ufficialmente in carriera, dal momento che c’è chi può trasformare 30.000 euro in 53.000 euro, non si può più dire, a gara conclusa che quelli erano criteri “prodromici” ed ai Carabinieri che verranno ( speriamo di no) con i fabbri, i falegnami infermieri medici e ambulanze, ed il camion per caricare le cose, allora insieme a loro si potrà pensare alla sentenza ora in uscita. Chissà se il TAR che ha sentenziato sarà d’accordo con noi, che quella delle famiglie ricorrenti erano delle giuste ragioni, in quanto dopo il verdetto si potrebbe passare da una lettera “ meramente prodromica” ad un ordine di sfratto non tanto prodromico ma vero e reale.
Sergio Boncioli
Allegato:
La sentenza del TAR Campania