Le proposte e le osservazioni di Casadiritto sul nuovo decreto da emanare
In un testo ove sono frequenti ambiguità e valutazioni opache, ma è quello che è, cioè frutto di un tormentato compromesso tra le parti presenti e non, Casadiritto propone almeno di valutare la possibilità di introdurre la integrazione da apportare in sede di Decreto Biennale rispetto alla Risoluzione n. 00062 approvata il 29 gennaio 2020. ( Frusone, Frailis, Deidda). Impegna il Governo. All’interno dell’impegno n.14:
14)...omissis dopo la frase “ che comportano l’obbligo da parte dei Comandi di adeguare il canone sia in aumento che in diminuzione" aggiungere di seguito:
“ altresì i Comandi stessi hanno l’obbligo di applicare, con cadenza annuale, sia in aumento che in diminuzione, quanto previsto all’art. 2 comma 1 del Decreto del 16.3.2011 i dati forniti periodicamente dall’Osservatorio Immobiliare (OMI)".
NOTA 1: Come noto, i dati sono pubblicati dall’Osservatorio (OMI)con bollettino avente cadenza periodica semestrale che rileva le variazioni del mercato immobiliare. Dalla data di prima applicazione del Decreto del 16 marzo 2011, ( novembre 2012) gli utenti già da allora rientranti nelle norme del decreto stesso, hanno visto “ cristallizzarsi” da parte dei Comandi da quella data fino ad oggi, i dati OMI creando così vistose sperequazioni con altro alloggio occupato sempre da utente sine titulo in data posteriore, avente analoghe caratteristiche, stessa zona e micro zona censuaria, stessa superficie, nella stessa palazzina e nello stesso n. Civico.
Lo stesso Decreto del 16 marzo 2011 nulla tuttora dice in merito alla cristallizzazione o meno di tali valori, cristallizzazione invece praticata e applicata in maniera scorretta e arbitraria fino ad oggi dai Comandi. A parere di Casadiritto si potrebbe configurare un vero e proprio abuso di Ufficio.
E’ da notare che sia la stessa Risoluzione Deidda al punto b) tra gli impegni si chiede “ la rideterminazione periodica sulla base dei dati forniti dall’Agenzia del Territorio ( OMI)” sia la Risoluzione Frailis chiede “ ad adeguare i canoni di mercato secondo le risultanze dei Bollettini dell’Osservatorio del mercato immobiliare, applicando agli utenti puntualmente le variazioni sia in aumento che in diminuzione.“ E’ invece paradossale far notare che quanto enunciato sempre al punto 14 in merito a “gli interessati con apposita istanza”, comunichino l’obbligo da parte etc.etc. tale norma è già prevista e operante in quanto previsto dalle norme di cui al Decreto Ministro della Difesa del 24 luglio 2015 all’art.5 comma 2.
NOTA 2: La ricaduta delle norme dei decreti ministro difesa sul codice di ordinamento militare. Un vuoto legislativo all'interno del C.O.M. sul quale occorre fare urgenti interventi.
E’ ormai nota la incongruenza esistente tra le norme dei Decreti annuali per quanto è avvenuto a gennaio 2014 e la loro mancata collocazione all’interno il Codice di Ordinamento Militare, anche a seguito dell’incredibile abolizione ( senza spiegazioni in chiaro, omesse addirittura allo stesso Parlamento nella seduta del 19 dicembre 2013 alla Commissione Difesa del Senato) dell’art. 286 comma 4, formalizzata con l’uscita del Decreto Legislativo 28 gennaio 2014 n.7 che mutilava l’intero articolo.
Ciò rimane evidente in maniera grossolana nei seguenti casi principali. Ma non solo. Per le categorie protette ( gli storici) al 31.12.2010 aventi redditi all’interno di quanto previsto dai Decreti Ministeriali fino a quella a data, non sono collocabili all’interno ne del 286 comma 3 ne tantomeno del comma 286. 3 bis che così come sono scritti prevedono entrambi l’obbligo del rilascio, mentre i decreti sono previsti per la continuazione della conduzione in deroga all’interno dell’alloggio con un canone pari all’equo canone. E’ da sottolineare che lo stesso Decreto del 16 marzo 2011 esclude queste categorie sia dall’applicazione del Decreto stesso e cioè sia dal pagamento del canone di mercato che dall’obbligo del rilascio.
Per le categorie protette previste dal Decreto del 7 maggio 2014, con limiti di reddito all’interno dei 54.485,73, anche per essi, con il canone che rimane quello esistente al 31.12.,2010, sia la maggiorazione del 20 o del 50%, non è individuata la loro posizione giuridica in quanto sia il 286 comma 3 che il 286 comma 3 bis, prevedono anche in questa situazione l’obbligo del rilascio. La contraddizione è che se si è categoria protetta questa definizione stride con lo sfratto. E’ da sottolineare, che le “condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni e disposizioni relative al pagamento dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio per limitate categorie” sono dettate dal dispositivo di cui all’articolo 4, comma 1, 2, e 3. del Decreto del 7 maggio 2014. Di tutto ciò non c’è traccia nel Codice di Ordinamento Militare. Anche in questo caso nel Codice, siamo in presenza dei soli articoli 286 comma 3 e 286 comma 3.bis che prevedono l’obbligo del rilascio.
Inoltre, ed è il caso più macroscopico e stranamente omissivo, è che il dispositivo che trova applicazione secondo quanto recita l’articolo 2 del Decreto del 7 maggio 2014 “ condizioni di deroga ai limiti di durata delle concessioni e disposizioni relative al pagamento dei canoni di occupazione degli alloggi di servizio per particolari categorie meritevoli di tutela” , all’articolo 1 “ Possono mantenere la conduzione degli alloggi ASI, AST e ASGC, pur avendone perso il titolo, gli utenti il cui nucleo familiare convivente comprenda un portatore di handicap, accertato ai sensi dell’art.3 comma 3. della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero coniugi superstiti, o altro familiare convivente, del personale dipendente deceduto in servizio e per cause di servizio.
Ebbene lo stesso art. 3 al comma 2. Recita “ ….fa istanza di applicazione del canone individuato ai sensi del comma 2 dell’art. 286 del Codice di Ordinamento Militare quale più favorevole all’utente”. Tale norma non la vediamo ancora inserita all’interno del Codice, anche se naturalmente viene applicata correttamente. Siamo in presenza di sciatteria allo stato puro.
Sergio Boncioli
14 febbraio 2020