UNA VITTORIA /AMMISSIONE CHE VALE PER TUTTI GLI UTENTI DELL’ISTANZA C.
1.200 FAMIGLIE dell’ESERCITO, AERONAUTICA E MARINA ORA TRANQUILLE
RIMANE ANCORA IN PIEDI QUEL PASTICCIACCIO BRUTTO DELLA MARINA A ROMA CHE RIGUARDA GLI “STORICI”
QUELLA FRASE TABU’ “OBBLIGO DEL RILASCIO“ DELL’ART 286 COMMA 3, DECADE. VERRA’ SOLO APPLICATA LA PARTE RELATIVA AL CANONE.
Tra norme volutamente ambigue all’origine e la conseguente applicazione fatte da personale diversamente formato e con livelli di conoscenza e culturali talvolta sbalorditivi, in contrasto col il semplice buonsenso, è sempre più difficile riannodare il filo della matassa e talvolta capita anche che alla fine il boccone amaro tocca che lo debbano “digerire” altri, non certo per colpa nostra, ma per bizzarre ed estemporanee interpretazioni che qua e la riguardano taluni Comandi.
DI CHE COSA SI TRATTA? Non già della presentazione delle Istanze di cui all’allegato “C” di quanto riportato dalla G.U. n.160 del 12 luglio 2014 (Decreto M.D. del 7 maggio 2014), ma alla loro successiva applicazione .
QUALE LA STORIA? Dopo una lunga odissea durata quasi due anni, nei quali se ne sono visti di tutti i colori, dalla inesistente e pretesa morosità, al recupero forzoso, ad un susseguirsi di riunioni anche ad altissimo livello, nei piani alti di Via XX Settembre, un maresciallo, abitante a Roma si è vista riconoscere finalmente la sua Istanza tendente all’applicazione di quanto previsto all’art.4 comma 1 del Decreto del 7 maggio 2014. Era la fine di un incubo dal momento che il Maresciallo elargiva inutilmente per molti mesi circa 1.700 euro delle 1.680 che disponeva di pensione.
Tale accoglimento avveniva formalmente soltanto con la raccomandata del 26.6.2015 da parte del Comando Marittimo Capitale (vedi allegato carteggio). Successivamente con Raccomandata dello stesso Comando del 7.7.2015 (vedi carteggio allegato) veniva precisato il nuovo canone attribuito, da versare direttamente tramite ritenuta INPS. Poco dopo, il 27.7.2015 ancora il COMANDO MARITTIMO CAPITALE a mezzo raccomandata (vedi carteggio allegato), entrando nel dettaglio, credeva opportuno precisare al punto 2. “ In applicazione del D.M. in riferimento ( cioè al Decreto del 7 maggio 2014 n.d.r.) questo COMANDO ha provveduto a rideterminare, con le modalità previste nell’art. 286 comma 3 del COM (il TUOM n.d.r.) ….”:
CONVINCENTE? NEMMENO A PENSARLO Tale puntualizzazione non richiesta, indicata in modo sibillino, non convinceva il maresciallo che come già accennato proveniva da una odissea durata per quasi due anni durante i quali aveva vissuto un tira e molla con l’interessamento diretto di CASADIRITTO fino ad arrivare ai massimi livelli. Non era convinto per un semplice motivo, semplicemente a livello intuitivo oltre che giuridico: Così come il Decreto del 7 maggio 2014 recitava, l’applicazione dell’art. 4 comma 1 lo faceva collocare in una categoria protetta e la protezione oltre che riguardante il canone, riportandolo a quello esistente al 31 dicembre 2010 equo canone maggiorato del 50% (prima del Decreto Crosetto) lo doveva sempre proteggere anche da eventuali tentativi di recupero coatto o forzoso che sia. Altrimenti che protezione sarebbe stata?
Al contrario l’attribuzione di un articolo come il 286 comma 3, così come si legge ed è scritto nel Testo Unico a chiare lettere, prevede “l’obbligo del rilascio”. Questa madornale incongruenza veniva messa in luce in modo limpido dal maresciallo con una raccomandata inviata il 21 agosto 2015 (allegata in carteggio) indirizzata al Ministro della Difesa Roberta Pinotti, il cui Decreto ne porta la firma, al COMANDO MARITTIMO CAPITALE, e buon ultimo a CASADIRITTO, collaboratore non occulto della lettera, assieme al maresciallo , malgrado le terapie e i cerotti del coordinatore.
MA ECCO IL PUNTO Con una velocità e meticolosità encomiabile , a mezzo raccomandata del 23.9.2015 (vedi carteggio allegato), indirizzata questa volta anche allo STATO MAGGIORE DIFESA 5° REPARTO, sebbene con alcune inesattezze ( il riconoscimento “tribolato” dell’Istanza non è del 10.8.2014 come affermato dal Comando ma del 24.6.2015 come è in effetti e come risulta dal documento), riporta una clamorosa e inedita enunciazione. Scrive infatti il Comando al punto 2.:
“ 2. Pertanto il riferimento all’art. 286, comma 3. Del COM da Lei citato nell’Istanza (era semplicemente una lettera) e menzionato da questo C.M.C. nel foglio in prosecuzione C., è riferito esclusivamente alle modalità di calcolo con cui avrebbe dovuto essere determinato il canone di concessione alloggio (vds in proposito le Istruzioni applicative al DM del 7 maggio 2014 emanate dallo STATO MAGGIORE DIFESA) e non anche alla casistica del rilascio dell’alloggio, menzionata nel citato articolo, ma riferita a tutt’altra casistica di utenti sine titulo.” E continua
“ 3. Per quanto sopra, si conferma la continuità nella conduzione dell’alloggio in argomento finchè permangono i requisiti di cui al D.M. in riferimento a)."
FINALMENTE ,a seguito della esposizione dei fatti con cui è stato posto il quesito nella lettera del maresciallo, parole e astuzie su cui continuamente si tende ad equivocare e agire, cadono. Si è riusciti a far mettere a chiare parole che per l’applicazione dell’art. 286 comma 3, viene espunta la parte più significativa che riguarda “l’obbligo del rilascio”: Il COMANDO MARITTIMO CAPITALE richiama Istruzioni emanate dallo STATO MAGGIORE DIFESA con tutta la sua indiscutibile autorevolezza ( l’influente e decisivo 5° REPARTO, sicuramente le Cellula Operativa Interforze). Ne siamo lieti. Infatti da ora in poi gli utenti rientranti nelle categorie previste dal Decreto del 7 maggio 2015, nei punti 4.1. e 4.2. non dovranno più temere l’applicazione dell’art. 286 comma 3, così come scritta nel TUOM, ma Tale applicazione si intenderà parziale, limitatamente per il canone, come ora scritto autorevolmente dal Comando che coinvolge una direttiva dello STATO MAGGIORE DIFESA. Riguarda circa 1.200 famiglie dell’Esercito, Aeronautica e Marina. A queste famiglie, onde evitare inutili contenziosi CASADIRITTO suggerisce di riprodurre il carteggio relativo che alleghiamo nella sua interezza. (In assenza delle Istruzioni che citano e non sono state allegate). Non si sa mai.
MA SE COSI’ E’ PERCHE’ NON SI SCORPORA IN DUE PARTI L’ART. 286. COMMA 3. DAL TUOM?
Naturalmente la sofferta e in qualche modo “forzata” ammissione inevitabile per una serie di contraddizioni come risultano dai testi, induce alla necessità di provvedere ad una modifica del Testo Unico. Ma per ora va benissimo così, purchè ci sia sempre qualcuno come il nostro Comitato CASADIRITTO, in grado di intervenire, come può e come sa qualche volta fare.
MA RIMANE ANCORA DI RISOLVERE L’ENIGMA DEGLI “STORICI” QUELLO CHE CI FA’ INDIGNARE. A ROMA LA STORTA E CIAMPINO ANCORA ATTENDONO LA SCONFESSIONE DI QUEL COMPORTAMENTO
Quelle lettera irricevibili, senza capo ne coda attendono l’annullamento. Ancora non è giunta a soluzione il plateale atteggiamento, sicuramente frutto della “INIZIATIVA PRIVATA”, riguardante l’abolizione dell’equo canone per quelle categorie protette, gli “storici”, compresi i portatori di grave handicap Legge 104 art.3 comma 3. che la Marina, di sua iniziativa, ha inteso cancellare quel diritto. Queste famiglie “storiche” cioè quelle comprese nel Decreto Difesa del 23 giugno 2010 punto 2. Trovano anche ora ulteriore conferma delle loro ragioni attraverso l’art. 4 comma 4. dell’ultimo Decreto del 2 settembre 2015, Ministro della Difesa. Naturalmente senza presentare alcuna istanza. Quella loro “iniziativa privata” rappresenta davvero una provocazione. Sono passati ormai 7 mesi da quando quel Comando con un comportamento unilaterale anche rispetto ad altri Comandi, ha provveduto a togliere il canone precedente, applicando l’art 286 comma 3 minacciando addirittura presunte “ puntali indicazioni dell’Autorità politica” in ordine a futuri recuperi forzosi. Questa ormai è diventata una farsa, pur mantenendo ancora tutte le minacce e mettendo a repentaglio se continuerà questo atteggiamento, l’attendibilità e la credibilità dello stesso Comando. Le famiglie di Ciampino e della Base La Sorta, hanno già scritto al Ministro della Difesa sen. Roberta Pinotti, sollecitandola ad intervenire. Attendiamo.
Ritornando all’importante risultato del chiarimento messo in luce, CASADIRITTO mette in evidenza agli utenti, l’importanza per il Comitato di continuare ad andare avanti, anche con diverse forme, e di esistere. Sempre proponendo soluzioni, sempre tallonando l’Amministrazione e non riducendosi ad una etichetta che rappresenti una inutile facciata. Un modo evidente per percorrere sentieri sempre impervi nostro malgrado, ma proprio per questo pretendere di continuare ad esistere. Ma questo lo possono decidere solo gli stessi utenti.
Sergio Boncioli
Allegato:
Carteggio completo